Pericolo di reiterazione e sequestro impeditivo: resta attuale la prognosi cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 3856 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere concreto, cioè fondato su elementi reali e non ipotetici, e attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi sulla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Tale prognosi non richiede la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, ma una valutazione tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti. L’ultimo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen. impedisce di desumere il pericolo dalla sola gravità del titolo di reato astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni. La pericolosità sociale deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, potendo le stesse modalità e circostanze del fatto assumere una duplice valenza, sia per la gravità del fatto sia per la capacità a delinquere.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma confermava l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari. La misura era stata disposta per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari e di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, oltre che per i connessi delitti-fine, autoriciclaggio e bancarotta. Il ricorrente era ritenuto il braccio destro del padre nell’ambito di un sistema di frode in materia di lavoro e tributi. Avverso l’ordinanza di riesame, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui la valutazione prognostica richiesta dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non deve fondarsi sulla ricognizione di una specifica occasione per delinquere. L’attualità del pericolo sussiste a prescindere dalla presenza di opportunità immediate, essendo necessaria una prognosi che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale.
Il Tribunale di Roma aveva correttamente valorizzato le modalità e le circostanze dei fatti, che evidenziavano la sistematicità, la professionalità e la spregiudicatezza della condotta illecita del ricorrente, inserito in un sodalizio criminoso stabile. Le informative della Guardia di finanza dimostravano che, anche dopo le indagini, il ricorrente aveva continuato a gestire attività commerciali tramite prestanome, con meccanismi di somministrazione illecita di manodopera e omesso versamento di contributi.
La Corte ha escluso che il sequestro preventivo “impeditivo” successivamente eseguito sugli enti coinvolti possa inficiare la prognosi di pericolosità: la capacità a delinquere dimostrata rendeva possibile la reiterazione anche attraverso veicoli societari diversi da quelli sequestrati e tramite altri soggetti compiacenti. La misura interdittiva del divieto di uffici direttivi non era stata ritenuta idonea a fronteggiare un pericolo che richiedeva un presidio sui movimenti e sui contatti dell’indagato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata quindi giudicata non apparente e priva di illogicità manifesta, idonea a dimostrare la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva anche alla luce della regolarizzazione fiscale operata dalle società coinvolte. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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