Recidiva reiterata e lieve entità nella rapina: annullato il diniego in esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 3912 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., ha effetto anche sui giudizi di esecuzione pendenti, imponendo al giudice dell’esecuzione di rivalutare le sentenze irrevocabili di condanna con riferimento al reato di rapina. La questione della soccombenza tra la predetta attenuante e la recidiva non può essere risolta in senso ostativo, dovendo il giudice applicare il principio di proporzionalità della pena e gli effetti delle pronunce additive della Corte costituzionale, anche in assenza di una espressa previsione normativa.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di un condannato volta ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, in relazione al delitto di rapina, per diverse sentenze di condanna divenute irrevocabili. Il giudice aveva altresì negato l’applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle stesse condanne.
Avverso l’ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando vizi di legittimità e deducendo l’illegittimità dell’art. 69, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di ritenere la circostanza di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. soccombente rispetto all’attenuante in questione. Il ricorrente richiamava, a sostegno, la giurisprudenza costituzionale in materia di bilanciamento tra circostanze eterogenee e il principio di proporzionalità della pena sancito dall’art. 49, paragrafo 3, della Carta di Nizza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2025, depositata in data 21 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui tale disposizione prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità — introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 in relazione al delitto di rapina — sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
La pronuncia di accoglimento ha un effetto che si estende ai giudizi in corso, incluso quello di esecuzione, non essendo ancora intervenuta una decisione definitiva sulla specifica richiesta di applicazione dell’attenuante. Il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto tener conto del mutato quadro normativo delineato dalla Consulta, valutando la possibilità di applicare la circostanza attenuante in questione. Il diniego opposto sulla base della sola lettera dell’art. 69 cod. pen. è, pertanto, censurabile.
La Corte ha precisato che il giudice dell’esecuzione dovrà procedere ad un nuovo giudizio, applicando il principio di diritto risultante dalla sentenza n. 117 del 2025, senza che rilevi la formulazione letterale della norma oggetto di declaratoria di illegittimità. L’effetto della pronuncia costituzionale è quello di consentire la valutazione di prevalenza dell’attenuante anche nei casi di recidiva reiterata, in conformità al principio di proporzionalità della sanzione.
Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio, sul presupposto che il diniego dell’attenuante non poteva essere pronunciato in modo automatico e generalizzato dopo la decisione della Corte costituzionale.
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Nota della Redazione
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