Revoca della semilibertà e inefficacia del beneficio non avviato (Cass. pen. Sez. I n. 5401 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione di un fatto delittuoso sopravvenuto può integrare i presupposti della revoca facoltativa del regime di semilibertà, non essendo necessaria una sentenza irrevocabile di condanna, fatta eccezione per il delitto di evasione; l’accertamento dell’effettiva consistenza del fatto può essere condotto in via incidentale. Ai fini della revoca della semilibertà devono valutarsi le condotte che arrecano grave vulnus al rapporto fiduciario tra il condannato e gli organi del trattamento. Tuttavia, la revoca presuppone che sia formalmente iniziata la fruizione del regime alternativo: qualora il programma di trattamento non sia stato ancora approvato, l’ordinanza concessiva del beneficio deve essere dichiarata inefficace e non revocata. Tale distinguo non comporta l’annullamento del provvedimento impugnato quando la decisione di intervenire sul beneficio sia comunque corretta nella sostanza.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva concesso a un detenuto il regime di semilibertà con ordinanza del 21 maggio 2025, per una pena di due mesi di reclusione relativa a diversi delitti commessi tra il 2019 e il 2020. La misura non era stata tuttavia mai avviata, per la mancata approvazione del programma di trattamento, pervenuto il 4 giugno 2025.
In pari data era stata trasmessa una notizia di reato per fatti commessi dal detenuto il 1° giugno 2025, in occasione della fruizione di un permesso premio. La condotta contestata consisteva in una minaccia ai danni della compagna di un altro detenuto, allo scopo di indurla a ritrattare una denuncia. Il magistrato di sorveglianza non approvava il programma e proponeva la revoca della semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, pur dichiarando di prescindere dal fatto reato, revocava l’ordinanza concessiva, valorizzando la violazione di due prescrizioni del permesso premio: l’obbligo di uscire in compagnia della madre e della figlia, risultando invece accompagnato dalla sola madre, e il divieto di contatto con persone non autorizzate.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte richiama il principio secondo cui, in tema di semilibertà, la revoca postula la sussistenza di condotte idonee ad arrecare un grave vulnus al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il condannato e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il comportamento complessivo riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento. Quanto alla contestazione di un fatto delittuoso sopravvenuto, essa può integrare i presupposti della revoca facoltativa senza che occorra una sentenza irrevocabile di condanna, potendo l’accertamento essere condotto in via incidentale.
Nel caso di specie, la Corte osserva come il Tribunale di sorveglianza abbia espressamente dichiarato di prescindere dal fatto di reato contestato, fondando la propria decisione sulla condotta pacificamente assunta in occasione del permesso premio, segnatamente sulla violazione di due precise prescrizioni. La motivazione si fonda su dati oggettivi e non contestati: l’assenza della figlia minore frustra la finalità stessa del permesso, volto a coltivare il rapporto genitoriale, mentre l’incontro con persona estranea alla cerchia familiare manifesta superficialità nella gestione del beneficio. Tali valutazioni sono ritenute congrue e adeguate, mentre il ricorso, nella genericità della censura, mira a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
La Corte affronta, infine, una questione preliminare di correttezza del decisum. Il Tribunale di sorveglianza aveva precisato che la revoca aveva ad oggetto l’ordinanza concessiva e non il regime in esecuzione. La Suprema Corte rileva l’errore qualificatorio: essendo pacifico che il beneficio non era stato ancora avviato, per la mancata approvazione del programma di trattamento, il provvedimento avrebbe dovuto dichiarare l’ordinanza inefficace, e non revocarla. La revoca, infatti, presuppone l’inizio formale della fruizione del regime alternativo, secondo il principio affermato da precedente giurisprudenza di legittimità.
Ciononostante, l’errore non determina l’annullamento del provvedimento, poiché la sostanza della decisione — l’intervento sul beneficio concesso e mai attuato — rimane corretta. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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