Obbligo di traduzione in italiano del mandato di arresto europeo (Cass. pen. Sez. 6 n. 5468 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, la consegna per l’estero può essere legittimamente disposta solo quando il mandato, o l’equipollente segnalazione nel Sistema Informativo Schengen, siano stati compilati o tradotti nella lingua italiana, essendo irrilevanti forme alternative di conoscenza dell’atto. La Corte di appello, ai sensi dell’art. 6, comma 7, legge n. 69/2005, è tenuta ad acquisire il mandato di arresto europeo tradotto in italiano, anche d’ufficio. È nulla la sentenza che dispone la consegna sulla base di un mandato tradotto ma relativo ad altra vicenda.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino disponeva la consegna di un soggetto alla Repubblica Federale di Germania per l’espiazione di una pena detentiva inflitta per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia, lamentando la violazione degli artt. 6, comma 7, e 16 della legge n. 69/2005, per non essere stato il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana, nonché la violazione dell’art. 18-bis della legge n. 69/2005 in relazione al consenso dello Stato richiedente all’esecuzione della pena in Italia.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, accertando che il mandato di arresto europeo presente in atti, tradotto in italiano, era in realtà relativo ad altra vicenda processuale. Il provvedimento di consegna risultava quindi privo del requisito di traduzione nella lingua italiana del mandato effettivamente concernente la posizione dell’interessato.
Richiamando l’art. 8, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, la Corte ha evidenziato che l’Italia, con dichiarazione resa ai sensi della normativa europea, accetta esclusivamente la traduzione in italiano. Ha quindi ribadito il principio per cui la consegna può essere disposta solo se il mandato — o la segnalazione nel Sistema Informativo Schengen — sia compilato o tradotto in italiano, risultando irrilevanti forme alternative di conoscenza quali l’illustrazione per le vie brevi al consegnando dei contenuti dell’atto (cfr. Sez. F, n. 31766 del 25/08/2022, Jebari, Rv. 283710 – 01).
Ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il mandato di arresto europeo tradotto, ex art. 6, comma 7, legge n. 69/2005, attività non risultante dagli atti del fascicolo. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al giudice di merito per l’adempimento istruttorio; le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite.
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Nota della Redazione
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