Sospensione prescrizione ex art. 159 c.p. per reati 2017-2019 (Cass. pen. Sez. 7 n. 5510 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, invece, si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 134/2021. La causa di sospensione opera anche quando la sentenza di appello sia pronunciata prima del decorso del termine massimo di sospensione pari ad un anno e sei mesi.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di Appello di Firenze per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., commesso in data 21 ottobre 2018. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. per l’omessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Secondo il ricorrente, il termine prescrizionale di cinque anni sarebbe maturato in data 21 ottobre 2023, considerata l’insussistenza di cause di sospensione, e comunque in epoca antecedente alla pronuncia di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024. In particolare, la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, senza che le successive modifiche normative ne abbiano determinato un’abrogazione retroattiva. La circostanza che non sia prevista la sospensione per i gradi di appello e cassazione nella disciplina previgente non è dirimente, atteso che nel caso in esame ha operato la causa sospensiva introdotta dalla legge n. 103/2017.
La Corte ha altresì rigettato la tesi difensiva circa la maturazione del termine di prescrizione in data antecedente alla sentenza di appello. Secondo il ricorrente, l’effetto sospensivo sarebbe decorrente dal 90° giorno dal deposito della sentenza di primo grado. La Corte ha osservato che, dal riepilogo delle date, la causa di sospensione ha operato regolarmente e che, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era ancora decorso il termine massimo di sospensione previsto dalla legge, pari ad un anno e sei mesi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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