Imputazione dell’aggravante della morte nella rissa secondo criterio di prevedibilità concreta (Cass. pen. Sez. 5 n. 6281 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rissa aggravata dalla morte di un partecipante, l’evento ulteriore deve essere attribuito ai corrissanti secondo un criterio di prevedibilità in concreto, dovendosi interpretare la fattispecie di cui all’art. 588, comma 2, cod. pen. come un complesso di dolo misto a colpa. L’agente che agisce con il dolo della rissa risponde dell’evento morte solo se questo, oltre ad essere conseguenza dell’azione, sia inseribile in un giudizio di prevedibilità, in conformità al principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. e al disposto dell’art. 59, comma 2, cod. pen.
Il Fatto
Il Pubblico ministero aveva richiesto una misura cautelare personale nei confronti di dieci cittadini stranieri, indagati per il delitto di rissa aggravata dalla morte di una persona, verificatasi in occasione di uno scontro tra bande rivali. Il G.i.p. rigettava la richiesta e il Tribunale del Riesame, adito in appello, confermava il diniego, escludendo che ricorressero i criteri di imputazione soggettiva dell’aggravante. Avverso tale ordinanza, il Pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla corretta interpretazione dell’art. 588, comma 2, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, affermando che il Tribunale ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di imputazione delle circostanze aggravanti. Nel vigore del codice del 1930, l’evento morte nella rissa era attribuito secondo un modello di responsabilità oggettiva, fondato sull’omogeneità del bene giuridico leso. Tale lettura, tuttavia, non è costituzionalmente orientata, poiché prescinde dalla personalizzazione della responsabilità penale imposta dall’art. 27 Cost., come chiarito dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale.
Il legislatore, con la legge 7 febbraio 1990, n. 19, ha introdotto il secondo comma dell’art. 59 cod. pen., stabilendo che le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell’agente solo se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa. Tale criterio, tracciato per le circostanze preesistenti, è stato esteso dalla giurisprudenza alle circostanze sopravvenute nel corso dell’azione, richiedendosi un giudizio di prevedibilità in concreto per la loro attribuzione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la rissa si era articolata in due momenti: una prima fase, violenta ma a mani nude, e una seconda fase, in cui soggetti non identificati erano intervenuti e uno di essi aveva estratto un coltello, uccidendo la vittima. Sulla base di tale ricostruzione, ha escluso che l’evento morte potesse essere imputato a tutti i partecipanti, difettando elementi sufficienti per un giudizio di prevedibilità dell’evento sopravvenuto.
Tale valutazione, afferente alla sfera discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso del Pubblico ministero, confermando l’ordinanza impugnata.
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Nota della Redazione
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