Concorso tra amministratori formale e di fatto e confisca del profitto (Cass. pen. Sez. 5 n. 6534 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo gestorio, essendo sufficiente una significativa e continuativa attività di gestione o cogestione, non episodica, che evidenzi l’inserimento organico del soggetto nell’assetto societario. La prova del concorso dell’amministratore formale con l’amministratore di fatto nella realizzazione di condotte di reato attinenti alla gestione societaria esige che sia data dimostrazione che l’abdicazione agli obblighi incombenti sull’amministratore di diritto abbia arrecato un contributo alla realizzazione dei fatti tipici e che la stessa sia stata accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità che le condotte illecite si verificassero. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili”. La confisca diretta del profitto del reato tributario non è consentita nei confronti dell’amministratore di fatto quando il risparmio d’imposta sia rimasto nel patrimonio della società, potendosi procedere solo alla confisca per equivalente nei limiti di quanto dal medesimo effettivamente conseguito, la cui individuazione costituisce oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti, essendo legittima la ripartizione in parti uguali in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna di due soggetti, un amministratore di fatto e uno di diritto, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto e di frode fiscale realizzata mediante fatture per operazioni inesistenti, commessi in concorso tra loro in danno di una società dichiarata fallita. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi concernenti la sussistenza della qualifica soggettiva, la prova delle condotte distrattive e la configurabilità dei reati fiscali. Avuto riguardo al ruolo dell’amministratore di diritto, la difesa ha sostenuto che egli fosse un mero prestanome, estraneo alla gestione effettiva delle società e privo della necessaria consapevolezza delle condotte illecite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato solo parzialmente fondato il ricorso dell’amministratore di fatto, annullando la sentenza limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e alla confisca del profitto. Quanto al primo profilo, ha rilevato che l’imputato era stato amministratore di fatto dal marzo 2015 al dicembre 2016 e che le condotte contestategli – mancata approvazione dei bilanci del 2016 e del 2017, mancata redazione di inventari e scritture di assestamento – si riferivano a periodi successivi alla sua cessazione. Ha inoltre ribadito il principio per cui il bilancio non rientra nella nozione di scritture contabili rilevante per la bancarotta documentale, sicché la motivazione della Corte territoriale, non specificando le irregolarità ascrivibili al ricorrente e la loro idoneità a impedire la ricostruzione del patrimonio sociale, è risultata manifestamente carente.
In relazione alla confisca, la Corte ha chiarito che il profitto del reato tributario consiste nel risparmio d’imposta e che, quando tale risparmio sia rimasto nel patrimonio della società, non può disporsi la confisca diretta nei confronti dell’amministratore di fatto, non essendo il denaro entrato nella sua sfera patrimoniale. All’eventuale confisca per equivalente si potrà procedere solo nei limiti di quanto dal medesimo effettivamente conseguito, la cui prova grava sull’accusa. Ha infine accolto integralmente il ricorso dell’amministratore di diritto, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata tautologica e apparente laddove non aveva spiegato quali specifici dati comprovassero la consapevolezza e la volontà di svolgere il ruolo di amministratore “testa di legno”, essendo la sottoscrizione di atti e la presenza al rogito atti dovuti in quanto amministratore formale.
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Nota della Redazione
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