L’ordinanza ex art. 554-bis cod. proc. pen. è abnorme senza motivazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 6557 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento, ai sensi dell’art. 554-bis, sesto comma, cod. proc. pen., dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero senza che dal provvedimento emergano le ragioni della sollecitata modifica del capo d’imputazione. La mancata specificazione delle incoerenze riscontrate nella descrizione del fatto o nella sua qualificazione giuridica impedisce alla pubblica accusa di orientare le proprie determinazioni processuali e determina una stasi processuale non altrimenti emendabile. Il provvedimento è pertanto affetto da abnormità funzionale e va annullato senza rinvio.
Il Fatto
Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, ai sensi dell’art. 554-bis cod. proc. pen., aveva restituito gli atti alla Procura per la modifica del capo d’imputazione. Il giudice aveva sollecitato la pubblica accusa in una precedente udienza senza che questa avesse provveduto.
Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe abnorme per la mancanza di una motivazione idonea a individuare la diversa cornice qualificatoria ritenuta corretta, con conseguente impossibilità per il pubblico ministero di porre rimedio alla stasi processuale generata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla lettera dell’art. 554-bis, sesto comma, cod. proc. pen. che consente al giudice, sentite le parti, di invitare il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche alla contestazione o di disporre la restituzione degli atti. La ratio della norma è stata individuata nell’esigenza di evitare istruttorie inutili conseguenti a regressioni processuali in dibattimento.
La funzione correttiva del meccanismo impone che la restituzione sia sorretta dall’indicazione delle ragioni che l’hanno determinata, ossia dalla specificazione delle incoerenze riscontrate nella descrizione del fatto, nelle circostanze aggravanti o nella qualificazione giuridica. Senza tale indicazione, la pubblica accusa non può orientare le future determinazioni processuali in coerenza con la valutazione del giudice, restando l’ordinanza priva di contenuto funzionale.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato non conteneva alcuna specificazione. La Corte ha escluso che la mancata riproduzione nel verbale di una specificazione pure intervenuta integri un’ipotesi di concreto riscontro processuale, trattandosi di una mera supposizione sfornita di prova.
La conseguenza è stata l’accoglimento del ricorso su rilievo della stasi processuale derivante dall’impossibilità per il pubblico ministero di comprendere l’opzione conforme alle prescrizioni impartite, in linea con la categoria dell’abnormità elaborata dalle Sezioni Unite n. 10728 del 2022. L’ordinanza è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per il prosieguo.
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Nota della Redazione
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