L’affinità con la vittima esclude la punibilità del furto (Cass. pen. Sez. 2 n. 6708 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen., che esclude la punibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti, trova applicazione anche in presenza di un rapporto di affinità di primo grado, come quello tra genero e suocero. La relativa violazione, consistente nella condanna pronunciata senza considerare tale causa, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen., anche se invocata per la prima volta con i motivi nuovi. La remissione della querela da parte della persona offesa nei confronti di uno solo dei correi non interferisce sulla procedibilità del reato, che può avvenire d’ufficio sia nella normativa previgente sia dopo la riforma Cartabia.
Il Fatto
Un’articolata indagine, sviluppatasi a partire dal 2017 nel territorio di Soverato, aveva portato alla luce un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito del giudizio di merito, la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la responsabilità di due imputati in ordine al reato di furto in abitazione commesso in concorso, con condanna anche al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale e diversi imputati. Nel corso del giudizio di legittimità, la parte civile aveva revocato la propria costituzione e rimesso la querela soltanto nei confronti di uno dei due condannati, ma non anche dell’altro correo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le posizioni dei due imputati condannati per il furto in abitazione, rilevando una circostanza preliminare e assorbente per uno di essi: questi, all’epoca dei fatti, era genero della vittima. Tale relazione, qualificabile come affinità di primo grado, integra la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., con la conseguente necessità di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili.
Il Collegio ha chiarito che non è preclusivo a tale statuizione il fatto che l’applicazione della causa di non punibilità sia stata invocata soltanto con i motivi nuovi. La condanna pronunciata senza tenerne conto integra, infatti, una violazione di legge rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cause di non punibilità analoghe.
Quanto alla posizione del correo, la Corte ha escluso che la remissione della querela da parte della persona offesa, intervenuta solo nei confronti dell’altro imputato, possa interferire sulla procedibilità del reato, che può avvenire d’ufficio sia nella normativa vigente al momento del fatto sia dopo l’introduzione della riforma Cartabia. Nel merito, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso concernenti l’identificazione dell’imputato come uno degli autori materiali del reato, basata su un compendio probatorio costituito da intercettazioni e tabulati telefonici.
In relazione all’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. (aver agito in tre o più persone), la Corte ha ribadito che essa non richiede necessariamente che i correi siano stati esecutori materiali, essendo sufficiente la partecipazione morale di più soggetti cooperanti alla riuscita del delitto. Il ricorso dell’imputato è stato pertanto rigettato, mentre gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti con motivi generici o manifestamente infondati.
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Nota della Redazione
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