Diniego della particolare tenuità e legittimità motivazionale ex art. 192 cpp (Cass. pen. Sez. 3 n. 7069 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, non essendo l’inosservanza di tale disposizione prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; la medesima doglianza non può essere riqualificata come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b), che riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo. In tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione del diniego può essere implicita allorché il giudice abbia considerato complessivamente la sussistenza di precedenti penali, il diniego delle attenuanti e lo scostamento della pena dal minimo edittale, quali indici di non particolare tenuità.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli Nord condannava la ricorrente alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006. Avverso la sentenza la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: con il primo si deduceva la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del reato; con il secondo, il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo, il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; con il quarto, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen..
Il ricorso, inizialmente assegnato alla Settima Sezione Penale, veniva rimesso alla Terza Sezione per la non manifesta infondatezza del quarto motivo, con ordinanza interlocutoria del 31 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite, secondo cui il vizio di violazione di legge non può essere dedotto per contestare il malgoverno delle regole di valutazione della prova, atteso che il mancato rispetto dell’art. 192 cod. proc. pen. non è assistito da alcuna delle invalidità previste dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. La qualificazione del vizio come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) è stata ritenuta inidonea, poiché tale disposizione concerne esclusivamente l’errata applicazione della legge sostanziale, pena l’elusione del limite posto dalla lett. c).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che le attenuanti generiche non costituiscono un benevolo e discrezionale atto di concessione del giudice, ma il riconoscimento di situazioni non comprese tra quelle valutabili ex art. 133 cod. pen. che presentano connotazioni tanto rilevanti da esigere una più incisiva considerazione. Il loro riconoscimento richiede la presenza di elementi di segno positivo e non è dovuto in assenza di elementi negativi. Il giudice non è tenuto a esaminare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi.
Sul terzo motivo, la Suprema Corte ha ricordato che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che una specifica motivazione è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Nel caso di specie il Tribunale aveva irrogato la pena pecuniaria, attestandosi al di sotto della media edittale, il che ha reso la doglianza manifestamente infondata.
In ordine al quarto motivo, la Corte ha esaminato la questione della motivazione del diniego della causa di non punibilità. Ha ribadito che il diniego delle attenuanti generiche e la presenza di precedenti penali non possono costituire un’implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta, atteso che i parametri di cui all’art. 131-bis cod. pen. hanno natura oggettiva, mentre quelli delle attenuanti sono prevalentemente legati a profili soggettivi. Tuttavia, la motivazione può risultare implicitamente dall’argomentazione con cui il giudice abbia considerato gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza per la congruità del trattamento sanzionatorio.
Nel caso concreto, le due precedenti condanne (per furto e per violazione colposa degli obblighi di custodia) non apparivano ictu oculi della “stessa indole” tra loro e rispetto al reato contestato. Cionondimeno, la Corte ha ritenuto che la sussistenza dei precedenti, il diniego delle attenuanti e lo scostamento della pena dal minimo, complessivamente considerati, consentissero di ritenere assolto l’onere di motivazione implicita nel senso della non particolare tenuità del fatto.
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Nota della Redazione
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