Nullità di notifica in appello non rilevabile d’ufficio (Cass. pen. Sez. 6 n. 7196 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto del termine a comparire nel giudizio di appello integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato. Detta nullità deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e quindi prima della deliberazione della sentenza di secondo grado; in mancanza, essa è sanata. Il giudice non ha l’obbligo di rilevarla d’ufficio. In materia di stupefacenti, il solo dato ponderale non determina una presunzione di destinazione ad uso non personale, dovendo il giudice valutarne la rilevanza indiziaria congiuntamente ad altri elementi.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 maggio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente). L’imputato è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa.
Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Con il primo, ha contestato la motivazione in ordine alla finalità di spaccio; con il secondo, la mancata concessione delle attenuanti generiche; con il terzo, la mancata rilevazione d’ufficio della nullità della notificazione del decreto di citazione in giudizio, asseritamente tardiva.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità delle censure proposte.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità, in quanto non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ricordato che, in materia di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, ed il superamento dei limiti tabellari, non determinano alcuna presunzione di destinazione ad uso non personale. La destinazione allo spaccio deve essere desunta da una valutazione globale di tutti gli elementi, quali le modalità di presentazione della sostanza, la sua suddivisione in dosi e il quantitativo detenuto. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva correttamente valorizzato il rinvenimento della droga in dosi sulla pubblica via e la capacità del quantitativo di rifornire un numero consistente di persone, elementi non smentiti dalla difesa.
Sul secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione con cui la Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche, correttamente affermando che l’incensuratezza è di per sé insufficiente e che l’imputato non aveva offerto alcun elemento per ritenere attenuata la gravità del fatto.
Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha precisato che la violazione del termine a comparire nel giudizio di appello configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta alla disciplina dell’art. 180 cod. proc. pen. Tale nullità deve essere eccepita dalla parte interessata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 42125 del 2024. Nel caso di specie, non essendo stata tempestivamente eccepita, la nullità deve ritenersi sanata, non essendo previsto alcun obbligo di rilevazione d’ufficio da parte del giudice.
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Nota della Redazione
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