Intervento su ballatoio con vano cucina: necessita del permesso di costruire (Cass. pen. Sez. 3 n. 7379 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un vano cucina su un preesistente ballatoio accorpato all’immobile, con l’installazione di impianti idrico ed elettrico e la creazione di una nuova superficie abitabile, integra un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, per il quale è necessario il permesso di costruire, essendo del tutto irrilevante che l’opera non sia realizzata su un immobile abusivo. La modifica della destinazione d’uso del ballatoio non esclude la necessità del titolo abilitativo. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento; l’esclusione della prima, fondata sulla tipologia dell’abuso edilizio, non può essere censurata in cassazione se la motivazione è logica e congrua. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi allegati e di critica specifica avverso la valorizzazione delle modalità della condotta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina aveva confermato la sentenza del Tribunale di Messina che aveva assolto l’imputato dal reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. (invasione di terreni ed edifici) ma lo aveva condannato, con pena sospesa, per il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, per aver realizzato una nuova unità abitativa in assenza di titolo autorizzativo. I lavori contestati consistevano nella creazione, su un ballatoio accorpato all’appartamento di proprietà, di un vano cucina con impianti idrico ed elettrico, che aveva comportato un aumento di volumetria dell’immobile.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge. In particolare, ha sostenuto che l’affermazione di responsabilità si sarebbe fondata sulla ritenuta occupazione abusiva dell’immobile, reato per il quale l’imputato era stato assolto, e che le opere realizzate non avrebbero richiesto il permesso di costruire. Ha inoltre contestato il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, entrambi negati dalla corte territoriale in ragione dell’occupazione dell’immobile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi degli elementi di prova, la motivazione della sentenza d’appello si salda con quella precedente formando un unico corpo argomentativo, cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della decisione.
Sul primo e secondo motivo, la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza delle censure. Dall’istruttoria era emerso che i lavori avevano comportato la creazione di un vano cucina su un ballatoio preesistente, con installazione di impianti, con conseguente aumento della volumetria dell’immobile e creazione di un volume ex novo. Tale intervento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, costituisce nuova costruzione, come da precedenti giurisprudenziali citati (Sez. 3, n. 44523 del 2019; Sez. 3, n. 38632 del 2017), e richiede quindi il permesso di costruire. La Corte ha precisato che il mutamento di destinazione d’uso del ballatoio è del tutto irrilevante e che l’affermazione di responsabilità non si fondava sulla ritenuta occupazione dell’immobile, circostanza non riscontrabile nella motivazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l’art. 131-bis cod. pen., anche dopo le modifiche della legge Cartabia, richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La particolare tenuità si articola in due indici-requisiti: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen.. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva escluso la tenuità dell’offesa in ragione della tipologia di abuso (realizzazione di una nuova unità abitativa con annessione di ballatoi), motivazione ritenuta logica e congrua. La Corte ha inoltre rilevato che l’allegata demolizione successiva era rimasta priva di dimostrazione.
Infine, sul quarto motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche. Il diniego era stato giustificato dall’assenza di elementi positivi e dalla valorizzazione delle modalità della condotta, comprensive anche, ma non solo, dell’occupazione dell’immobile. In difetto di critica specifica e di allegazione di elementi positivi, il motivo è stato ritenuto inammissibile, essendo irrilevante il riferimento all’occupazione abusiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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