Guida stradale e obbligo di cautela per ostacolo non ben identificato (Cass. pen. Sez. 3 n. 7720 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’utente della strada non è esonerato da responsabilità per il comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Tale prevedibilità non può essere esclusa in base a una valutazione astratta della situazione, ma deve essere accertata in concreto, considerando tutti gli elementi di rischio percepibili dal conducente. In particolare, l’incertezza sulla natura di un ostacolo presente sulla carreggiata impone al conducente l’obbligo di maggiore cautela, che si sostanzia nel dovere di rallentare o arrestare la marcia, anziché giustificare un esonero da responsabilità. La regola dell’affidamento trova temperamento nel principio per cui il conducente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, attivo o passivo, quando esso sia prevedibile secondo l’ordinaria diligenza richiesta dalla circolazione stradale.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Quarta Sezione della Corte di cassazione, aveva assolto la conducente di un’autovettura dall’accusa di lesioni personali stradali gravi. La donna, percorrendo una strada provinciale alle prime ore del mattino, aveva scartato una bicicletta riversa sulla carreggiata, senza avvedersi che a terra, accanto al mezzo, vi era il conducente, svenuto per l’assunzione di alcol e privo di dispositivi catarifrangenti. L’uomo era stato trascinato per alcuni metri sotto la vettura, riportando lesioni.
Avverso la sentenza assolutoria ricorreva il Procuratore generale, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alle nozioni di imprevedibilità ed evitabilità dell’evento.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione Penale ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. La Corte ha evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata non si conformava ai principi enunciati dalla sentenza rescindente, che aveva richiesto un accertamento concreto della prevedibilità della presenza del corpo del conducente nei pressi della bicicletta abbandonata al centro della sede stradale.
Secondo la Corte, i giudici territoriali avevano escluso l’imprevedibilità in concreto basandosi su una valutazione astratta, fondata sulla natura eccezionale e anomala della presenza dell’uomo sulla carreggiata. Tale conclusione si poneva in contraddizione con la presenza della bicicletta riversa in posizione centrale e, soprattutto, con le dichiarazioni della passeggera che aveva visto un secondo oggetto sulla strada, sebbene non ne avesse distinto la sagoma umana. Proprio l’incertezza sulla natura degli ostacoli avrebbe dovuto generare l’obbligo di maggiore cautela nella marcia, obbligo che la Corte territoriale non aveva considerato.
La Corte ha richiamato il principio per cui il comportamento imprudente altrui non esonera da responsabilità, poiché l’affidamento trova temperamento nell’opposto principio per cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. Tale regola opera a prescindere dalla natura attiva o passiva del comportamento imprudente.
La sentenza è stata ritenuta carente anche sul profilo dell’evitabilità dell’evento. La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano omesso di valutare se la conducente, tenuto conto del tempo di reazione concretamente ipotizzabile e della velocità effettivamente tenuta, avesse avuto la possibilità di rallentare o arrestarsi, nonostante il consulente tecnico avesse escluso la possibilità di altra manovra efficace e avesse indicato la percepibilità dell’ostacolo a 50-60 metri di distanza.
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Nota della Redazione
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