Inammissibile l’appello privo di elezione di domicilio anche nel regime abrogato (Cass. pen. Sez. 4 n. 8622 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, può essere assolto, a pena di inammissibilità, anche tramite il richiamo espresso e specifico, contenuto nell’atto di appello, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, con l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale. La norma, abrogata dalla l. n. 114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, in applicazione del principio tempus regit actum, non essendo configurabile, per le disposizioni processuali, un principio di retroattività della disciplina più favorevole.
Il Fatto
Il Tribunale di Marsala condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver falsamente attestato, in una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito del proprio nucleo familiare inferiore al limite di legge. La Corte d’appello di Palermo, adita dall’imputato, dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che l’atto di appello non fosse stato accompagnato da una valida elezione di domicilio, né contenesse il richiamo a una precedente, come richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione della norma, nel frattempo abrogata, e l’avvenuto invio di una valida elezione di domicilio a mezzo PEC.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stato introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 e successivamente abrogato dalla l. n. 114/2024. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13808 del 2024, la Corte ha affermato che, in assenza di una disciplina transitoria e stante la natura processuale della disposizione, la norma abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.
Nel caso di specie, l’appello era stato proposto l’11 marzo 2024, in data antecedente all’entrata in vigore della riforma, con la conseguente applicabilità del regime previgente e dell’onere di deposito dell’elezione di domicilio. La Corte ha inoltre precisato che, quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il giudice di legittimità è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali.inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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