Precedente condanna e reiterazione della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 7 n. 8685 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pregressa condanna per un delitto a pena detentiva, ancorché risulti estinta la pena, osta alla concessione di una seconda sospensione condizionale della pena, in quanto rileva il superamento del limite edittale di cui all’art. 164 cod. pen. L’estinzione del reato precedente, conseguente all’utile decorso del termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., non elimina il vizio genetico che ha determinato l’illegittima concessione del beneficio. Il giudice dell’esecuzione può pertanto revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche in caso di declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale ai sensi dell’art. 47 ord. pen. Non sussiste, infine, incompatibilità tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale, avendo i due istituti presupposti e finalità diversi.
Il Fatto
L’imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, giudicando in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena in anni due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, confermando l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000. Il giudice d’appello negava tuttavia la concessione dei benefici di legge. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 163, 164, 167 e 175 cod. pen., lamentando l’omessa valutazione della personalità del reo ai fini della concessione della sospensione condizionale e della non menzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che, nel caso di specie, risultava una precedente condanna ad otto mesi di reclusione che, sommata alla pena rideterminata in sede di rinvio, superava il limite dei due anni previsto per la concedibilità del beneficio. Ha precisato che, a tal fine, non rileva l’estinzione del reato precedente, in quanto il computo della pena deve considerare complessivamente le condanne riportate.
Con riferimento alla sentenza di patteggiamento, la Corte ha richiamato il principio per cui l’estinzione degli effetti penali conseguente all’utile decorso del termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. deve intendersi limitata, ai fini della reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. Ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio.
La Corte ha poi richiamato il principio in materia di revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., quando il beneficio sia stato concesso in violazione dell’art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche in caso di declaratoria di estinzione della pena ai sensi dell’art. 47 ord. pen., non potendo tale declaratoria eliminare il vizio genetico della concessione.
Infine, ha riaffermato che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale, trattandosi di istituti con presupposti e finalità differenti: il riconoscimento delle prime attiene alla commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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