Cumulo giuridico delle attenuanti e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 4 n. 8794 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della pena, il giudice, dopo aver riconosciuto la circostanza attenuante speciale della collaborazione e le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, deve procedere a due successive e distinte diminuzioni della pena base, prima per l’attenuante speciale e poi per le attenuanti generiche. È illegittimo calcolare un’unica riduzione complessiva che non consenta di individuare l’entità della diminuzione operata per ciascuna attenuante. Il principio di specialità di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in tema di mandato di arresto europeo, è un principio di specialità attenuata, che non osta alla celebrazione del processo per fatti anteriori e diversi da quelli per cui è avvenuta la consegna, purché la persona non sia sottoposta a misure restrittive della libertà personale.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, 74 e 80 d.P.R. n. 309/1990, riconoscendo l’attenuante speciale della collaborazione e le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un errore nel calcolo della pena e la violazione del principio di specialità per essere stato estradato dalla Colombia.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di cassazione ha osservato che il giudice di merito ha applicato le attenuanti generiche e la circostanza attenuante della collaborazione come un’unica riduzione di pena, rendendo impossibile comprendere l’entità della diminuzione operata per ciascuna. Tale metodo è stato ritenuto erroneo, in quanto il giudice avrebbe dovuto procedere a due diminuzioni successive: prima per l’attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, poi per le attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen..
Sulla base di tale principio, la Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sul punto.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 721 cod. proc. pen. e della legge n. 69/2005, è stato invece dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ribadito che il principio di specialità nell’estradizione opera in forma attenuata, consentendo la prosecuzione del processo per fatti diversi da quelli per cui è avvenuta la consegna purché non vengano applicate misure restrittive della libertà personale.
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Nota della Redazione
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