L’estrazione di dati da supporto informatico non è accertamento tecnico irripetibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 8841 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, neppure dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali. La mancata adozione di tali modalità, così come la mancata interlocuzione delle parti al riguardo, non comporta l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma restando la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. Il ricorso per cassazione che riproponga motivi reiterativi di aspetti già devoluti al giudice di merito, ovvero solleciti una lettura alternativa delle emergenze probatorie, è inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 luglio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Lecco del 22 marzo 2024, che aveva condannato l’imputato per i delitti di ricettazione e falso. L’imputato era stato ritenuto colpevole per il rinvenimento in suo possesso di documenti di identificazione personale di origine illecita e per il suo ruolo nei procedimenti destinati ad ottenere la conversione della patente.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un teste in ordine all’estrazione di dati da un supporto informatico. Si lamentava che il testimone avesse esposto argomentazioni dal carattere di giudizio peritale e che l’operazione di estrazione fosse avvenuta senza contraddittorio e alcuna garanzia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi reiterativi di aspetti già devoluti al giudice di merito e manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che, a fronte dell’audizione in contraddittorio del teste, non erano state mosse contestazioni né formulate osservazioni alle risposte fornite in relazione agli accertamenti svolti, né risultava che il materiale informatico fosse stato esaminato da un consulente di parte la cui audizione avrebbe potuto essere richiesta nel dibattimento.
La Corte ha richiamato il principio già affermato da Sez. 1, n. 38909 del 2021, secondo cui l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile, neppure dopo la legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali. Ha richiamato altresì Sez. 5, n. 11905 del 2015, che ha precisato come la mancata adozione di protocolli di comportamento da parte della polizia giudiziaria non comporti alcuna sanzione processuale, potendo eventualmente derivarne effetti solo sull’attendibilità della prova. Nel caso di specie, alcuna alterazione dei dati estratti è stata dimostrata o concretamente allegata.
Gli altri motivi sono stati ritenuti volti a sollecitare una lettura alternativa di fatti ed emergenze probatorie, non deducibile nel giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse ricostruito i fatti in modo ancorato a una precisa valutazione, ritenendo inverosimile la dichiarazione difensiva, e avesse confutato l’argomento relativo all’assenza di apporto causale rispetto alle false autodichiarazioni, rilevando il ruolo assunto dall’imputato nei procedimenti per la conversione della patente.
Nessun vizio è stato infine rilevato nel rigetto del motivo di appello relativo alla determinazione della pena, essendo il giudizio del merito ancorato ad aspetti del fatto valutati in assenza di illogicità. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
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Nota della Redazione
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