Il profitto nella rapina include qualsiasi utilità anche non patrimoniale (Cass. pen. Sez. 7 n. 8939 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di rapina il fine di profitto richiesto dall’art. 628 cod. pen. non richiede necessariamente un vantaggio patrimoniale, potendo concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione. Condizione indefettibile è che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene. Il motivo di ricorso che sollecita una alternativa lettura delle risultanze probatorie, avulsa da specifici travisamenti di emergenze processuali, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Roma che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina. Nell’interesse dell’imputato venivano dedotti due motivi di ricorso: con il primo si contestava la valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità; con il secondo si censurava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi la carenza del fine di profitto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso, concernente la valutazione della prova, non era consentito in sede di legittimità. Esso, infatti, tendeva ad ottenere una alternativa lettura delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito. La sentenza impugnata, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, aveva esplicitato con motivazione esente da vizi logici e giuridici le ragioni del proprio convincimento, fondato su una ricostruzione coerente tra le dichiarazioni della persona offesa e le immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento, motivatamente fatto proprio dai giudici di appello, nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione. Il requisito del fine di profitto non esige, pertanto, che esso sia esclusivamente patrimoniale, essendo sufficiente che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene, come avvenuto nella specie.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi nuovi, dedotti tardivamente e comunque assorbiti dall’inammissibilità del ricorso principale. L’esito processuale comportava la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e della rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituite, liquidate nella somma complessiva di euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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