Rinuncia ai motivi di appello e preclusione nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 9403 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai motivi di appello formulata dall’imputato nel giudizio di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla norma non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma rende inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. La dichiarazione di rinuncia, resa personalmente dall’imputato in presenza del difensore di fiducia, riguarda l’intera impugnazione, indipendentemente dal numero di atti con cui essa sia stata proposta, salvo che il dichiarante abbia espressamente limitato la rinuncia ad alcuni motivi. La questione relativa alla sussistenza di un’aggravante costituisce un “punto” della sentenza diverso e separato dal trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che la relativa doglianza non è ammissibile in sede di legittimità ove la rinuncia abbia avuto ad oggetto tutti i motivi di appello, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 settembre 2025, applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 421-bis cod. pen.
Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione con due distinti atti di impugnazione. Con il primo, redatto da uno dei difensori, si lamentava l’errore nella manifestazione di volontà dell’imputato, espressa per il tramite di uno solo dei difensori, essendo l’altro rimasto assente per l’omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello. Con il secondo atto, redatto dall’altro difensore, si deduceva l’omessa motivazione in relazione a due motivi di gravame, l’omessa valutazione della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e l’omessa esclusione dell’aggravante del metodo mafioso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso doveva essere trattato con la procedura “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Ha quindi ricordato che la legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui prevede la procedura semplificata per la dichiarazione di inammissibilità, è stata valutata manifestamente infondata, essendo ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell’impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti, ferma la possibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Con riguardo al primo ricorso, la Corte ha affermato che la dichiarazione dell’imputato di rinuncia ai motivi di appello è stata formulata personalmente e in presenza del suo difensore di fiducia, non essendo indispensabile la presenza di eventuali altri difensori nominati. La rinuncia riguarda l’intera impugnazione, essendo irrilevante che l’appello consista in uno o più atti. Il difensore presente non aveva peraltro eccepito tempestivamente l’omessa citazione del co-difensore, sanando così la relativa nullità. L’imputato non aveva inoltre specificato di voler rinunciare solo ad alcuni dei motivi di appello proposti nel merito.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità in quanto riproponeva motivi di appello ai quali l’imputato aveva rinunciato. La dichiarazione di rinunciare a tutti i motivi proposti, con esclusione di quello relativo al trattamento sanzionatorio, era infatti riferita a tutti i motivi dell’appello, indipendentemente dal numero di atti di impugnazione redatti. La Corte ha richiamato i principi di legittimità secondo cui il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Quanto alla dedotta questione dell’aggravante del metodo mafioso, il collegio ha escluso che essa potesse considerarsi ricompresa nel trattamento sanzionatorio, costituendo la sussistenza di un’aggravante un punto della sentenza distinto e separato. Ha infine ribadito che, in tema di concordato in appello, sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia, nonché i vizi attinenti alla determinazione della pena che si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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