Abusiva occupazione di arenile: la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta (Cass. pen. Sez. 7 n. 9523 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo, il fatto ha natura permanente e il termine di prescrizione non decorre dalla data di realizzazione dell’opera né da quella dell’accertamento, ma dalla cessazione della condotta antigiuridica. La cessazione si verifica per fatto dell’agente che abbia rimosso l’opera ovvero per fatto dell’autorità impeditivo della libera fruizione dell’area. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Il Fatto
L’imputato era stato assolto in primo grado, per particolare tenuità del fatto, dai reati di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54 e 1161 cod. nav.) e di invasione di terreni e danneggiamento (artt. 633 e 639-bis cod. pen.). La Corte d’appello, adita dal pubblico ministero, aveva riformato la decisione, dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione in relazione al capo concernente l’occupazione dell’arenile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la difesa denunciava la violazione dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., reputandolo reiterativo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. I profili di doglianza non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a contestare la valutazione delle risultanze probatorie e introducendo considerazioni eccentriche e inconferenti rispetto al capo d’imputazione, quali l’andamento delle maree o un preteso interesse generale delle opere abusive. La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l’estensione dell’occupazione, pari a circa 700 metri quadri di arenile, tale da rendere evidente la consapevolezza del carattere abusivo dell’invasione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 1, legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, ossia tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Il fatto ascritto è stato accertato in data 15 giugno 2018. Considerato il termine prescrittivo di cinque anni, la scadenza naturale coincideva con il 15 giugno 2023, cui si aggiunge il periodo di diciotto mesi di sospensione previsto dalla legge n. 103/2017. La prescrizione, pertanto, maturava il 15 dicembre 2024, in data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello.
La difesa assumeva che la realizzazione delle opere abusive risalisse al 2014 e non al 2018. Il rilievo è stato respinto: per pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di occupazione di spazio demaniale, il reato ha natura permanente e la prescrizione decorre solo dalla cessazione della condotta antigiuridica. Tale effetto consegue esclusivamente alla rimozione dell’opera da parte dell’agente o a un fatto dell’autorità che impedisca la libera fruizione dell’area. Nel caso di specie, l’integrale liberazione delle aree era avvenuta non prima del 14 novembre 2018.
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Nota della Redazione
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