Irreperibilità e mancato rientro nel territorio nazionale escludono l’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. 1 n. 10244 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presenza del condannato nel territorio nazionale non costituisce presupposto di ammissibilità dell’istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione, ma condiziona la concedibilità del beneficio, la cui esecuzione è destinata a svolgersi in Italia e richiede, pertanto, che il destinatario sia reperibile al momento dell’ammissione. In particolare, l’affidamento in prova al servizio sociale postula un contatto diretto tra il Servizio sociale e la persona, presupponendo la continua reperibilità del soggetto sia prima dell’applicazione del beneficio sia nel corso della sua esecuzione. La normativa di cui al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, che consente l’esecuzione della misura in uno Stato membro dell’Unione europea, non trova applicazione con riguardo a Stati non appartenenti all’Unione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare proposta dal condannato in relazione a una pena di mesi 7 e giorni 28 di reclusione per reati in materia di stupefacenti. I giudici rilevavano che il condannato, destinatario di un ordine di esecuzione non notificato per irreperibilità, non risultava iscritto negli elenchi anagrafici comunali, non aveva indicato un domicilio idoneo e non aveva allegato una concreta disponibilità lavorativa.
Avverso l’ordinanza, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 127, 656, comma 6, e 666 cod. proc. pen., lamentando il mancato rinvio dell’udienza finalizzato alla produzione di documentazione attestante la residenza e l’attività lavorativa in Albania.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il diniego del rinvio, evidenziando l’insindacabilità della valutazione del Tribunale di sorveglianza e l’inidoneità della documentazione a incidere sull’esito del procedimento. È stata ribadita la circostanza che l’ordine di esecuzione non fosse stato notificato per irreperibilità del condannato, il quale non aveva dedotto di aver dato seguito all’invito a presentarsi per la notifica né di avere comunicato la residenza all’estero.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’istanza di misure alternative può essere presentata anche da chi si trovi all’estero, ma la presenza sul territorio nazionale costituisce condizione per la concedibilità del beneficio, la cui esecuzione è prevista in Italia. Tale principio è stato ribadito con particolare riferimento all’affidamento in prova, che richiede la continua reperibilità del soggetto per consentire il contatto con il Servizio sociale e la verifica dell’osservanza delle prescrizioni.
Il rigore del principio è stato temperato con riguardo alla possibilità di eseguire la misura in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del d.lgs. n. 38/2016 di attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI. Tuttavia, tale normativa è stata ritenuta inapplicabile alla richiesta di esecuzione in Albania, Stato non appartenente all’Unione europea.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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