Continuazione tra reato associativo e reati-fine verifica all’ingresso nel sodalizio (Cass. pen. Sez. 1 n. 10242 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, la continuazione tra il reato di partecipazione associativa e i reati-fine richiede che questi ultimi siano stati programmati dal soggetto al momento della determinazione a fare ingresso nel sodalizio, essendo irrilevante che la programmazione non risalga alla costituzione dell’associazione. L’unicità del disegno criminoso non si identifica con una generale tendenza a delinquere né con la mera riconducibilità dei reati al programma associativo: occorre la rappresentazione unitaria delle condotte in vista di un fine specifico e circoscritto. Il giudice che, in executivis, rigetti l’istanza di continuazione deve motivare specificamente, confrontandosi con la pregressa valutazione del giudice della cognizione che abbia già riconosciuto il vincolo per reati commessi in un contesto temporale e spaziale omogeneo.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione della Corte di appello di Palermo aveva rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata dal condannato con riferimento a due distinti episodi giudicati con sentenze separate. Il primo concerneva una condanna per detenzione e cessione di stupefacenti, commessa tra maggio e giugno 2020; il secondo riguardava invece la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e relativi reati-fine, commessi in un arco temporale compreso tra il 2018 e il marzo 2021.
Il giudice dell’esecuzione aveva escluso la continenza del disegno criminoso valorizzando la considerevole distanza cronologica e la diversità territoriale delle condotte. Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, enunciando i criteri che presiedono all’accertamento dell’unicità del disegno criminoso. Ha ricordato che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano l’elemento intellettivo della continuazione, il quale richiede la rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo, almeno nelle loro linee essenziali. La nozione di disegno criminoso non richiede una progettazione di dettaglio dei singoli reati, ma esige una visibile programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un fine concreto e specifico.
La Corte ha precisato che, quando la continuazione è richiesta tra il reato associativo e i reati-fine, non è sufficiente che questi ultimi siano riconducibili a una generica attuazione del programma dell’associazione. Ciò che rileva è che il soggetto abbia avuto una rappresentazione unitaria delle condotte al momento in cui si è determinato a fare ingresso nel sodalizio: in tal senso, è configurabile la continuazione quando i reati-fine siano stati programmati in quel momento, senza che sia necessario risalire alla costituzione dell’associazione.
Un ulteriore profilo di rilievo attiene alla peculiare situazione in cui la richiesta in sede esecutiva riguardi reati compresi nell’arco temporale di una sentenza con cui il giudice della cognizione ha già riconosciuto il vincolo della continuazione. In questo caso, il giudice dell’esecuzione che non accolga la richiesta è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione del giudice di merito.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudice dell’esecuzione non si era confrontato con la circostanza che i fatti oggetto della prima sentenza — due cessioni commesse nel 2020 — si collocavano nell’arco temporale già coperto dall’altra sentenza, in cui la continuazione era stata riconosciuta tra il reato associativo e i reati-fine. La mancata valutazione di tale elemento ha determinato l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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