Falsa dichiarazione sul requisito decennale di residenza e sopravvenienza della Consulta (Cass. pen. Sez. 3 n. 10276 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa dichiarazione, resa nella domanda per il conseguimento del reddito di cittadinanza, circa la sussistenza del requisito della residenza in Italia per dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, non è più penalmente rilevante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale requisito e ne ha ridotto la durata a cinque anni. Difettando il presupposto oggettivo della residenza decennale, la condotta di falsa attestazione perde ogni rilevanza penale quando il richiedente sia comunque in possesso del requisito della residenza quinquennale ritenuto valido. La sopravvenienza della pronuncia della Consulta impone l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non sussiste.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, aveva reso false dichiarazioni circa il requisito di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, percependo indebitamente la somma di euro 2.500.
La Corte di appello confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 3 Cost. alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale, rilevando di essere residente dal 2014 e di aver quindi maturato il requisito minimo quinquennale di residenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. Il Collegio ha premesso che il fulcro dell’imputazione consisteva nell’avere l’imputato reso false dichiarazioni in ordine al requisito della residenza decennale, requisito che, tra il 2024 e il 2025, è stato oggetto di due importanti decisioni: la sentenza della Corte di Giustizia del 29 luglio 2024 e la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025.
La Corte di Giustizia ha stabilito che l’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, letto alla luce dell’art. 34 della Carta di Nizza, osta alla normativa di uno Stato membro che subordini l’accesso dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali al requisito della residenza decennale. La Corte costituzionale ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 4 del 2019 per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedeva il requisito della residenza decennale, ritenuto privo di proporzionalità.
La Consulta ha ridotto a cinque anni il requisito della residenza pregressa, osservando che proprio la durata decennale aveva determinato l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia. Il suo intervento ha avuto l’effetto di ricomporre armonicamente il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia, espungendo con efficacia erga omnes dall’ordinamento il requisito della residenza decennale.
Da tali premesse la Corte ha tratto la conseguenza che il reato contestato non potesse essere ritenuto configurabile, difettandone il presupposto oggettivo. Essendo venuto meno il requisito della residenza decennale, non assume rilevanza penale la condotta di falsa attestazione, poiché l’imputato era in possesso del requisito ritenuto valido, ossia quello della residenza quinquennale. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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Nota della Redazione
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