Confisca allargata del denaro senza prova del nesso eziologico col reato (Cass. pen. Sez. 3 n. 10293 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo e confisca, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, è applicabile la confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis cod. pen., a norma del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, anche in assenza di un nesso eziologico tra il denaro e il singolo episodio criminoso. Tale confisca si fonda sulla presunzione di provenienza illecita di denaro, beni o utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare o abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità della motivazione, denunciabile esclusivamente con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Fermo rigettava l’istanza proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, avente ad oggetto una somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, pari a oltre quattromila euro. Il provvedimento genetico era stato adottato per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di cocaina destinata allo spaccio) e, in relazione al denaro, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. e dell’art. 85-bis d.P.R. cit.. Il Tribunale del riesame, nel confermare il sequestro, riteneva sussistenti i presupposti della confisca allargata, escludendo la ricorrenza di quelli della confisca ordinaria.
Avverso tale ordinanza l’indagato, tramite il difensore, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge. La difesa contestava l’applicabilità della confisca allargata, assumendo che il denaro non costituisse provento dell’attività di cessione di stupefacenti, e lamentava l’inadeguata valutazione della documentazione prodotta a sostegno della legittima provenienza delle somme, consistente in movimenti bancari, bonifici del padre e fatture relative all’attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito i limiti del sindacato di legittimità avverso le ordinanze in materia di sequestro, rammentando che l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. ammette il ricorso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da renderla apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, mentre la manifesta illogicità è denunciabile solo tramite lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen..
Nel merito, i giudici di legittimità hanno precisato che, per il delitto di detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro può essere disposta anche ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, qualora si tratti di valori di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino in valore sproporzionato al reddito. Tale confisca, a differenza di quella ordinaria, non richiede la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, ma si fonda sulla presunzione di illiceità della provvista patrimoniale sproporzionata, basata sul diverso nesso tra patrimonio ingiustificato e soggetto condannato per uno dei reati indicati dalla norma.
La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione non sindacabile in sede di legittimità, avendo esaminato la documentazione difensiva e rilevato la natura non autosufficiente della situazione economica dell’indagato, la continuità degli apporti del padre e la presenza di un unico prelievo di importo consistente in un periodo antecedente ai fatti. La ritenuta sproporzione e l’incapacità di giustificare la provenienza delle somme, unitamente alle modalità di conservazione del denaro insieme allo stupefacente, integravano pertanto gli estremi della confisca allargata.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, reputando che la difesa avesse in realtà sollecitato una rivalutazione del merito, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in euro tremila, apparendo evidente che il ricorso era stato proposto determinando le cause di inammissibilità per colpa, in applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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