Riparazione per ingiusta detenzione: inutilizzabili le intercettazioni espunte nel giudizio di cognizione (Cass. pen. Sez. 4 n. 10962 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice può valutare tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, restando preclusa la valutazione degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Nel giudizio di riparazione, caratterizzato da connotazioni civilistiche, operano solo i divieti posti in termini generali dall’ordinamento, non anche quelli specifici propri della fase processuale penale. Tuttavia, gli esiti di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione, anche solo “fisiologicamente”, non possono essere utilizzati ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, poiché l’effetto di espunzione dal materiale processuale si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e successivamente agli arresti domiciliari per i reati di cui all’art. 319, 321 e 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., per i quali era stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste. La Corte di appello aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, individuando una condotta ostativa nei rapporti opachi e inopportuni intrattenuti con il consulente fiscale di una società contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che il sindacato di legittimità sul provvedimento che decide in tema di riparazione è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico, essendo riservata al giudice di merito la valutazione della sussistenza e gravità della colpa o del dolo. La valutazione del giudice della riparazione si pone su un piano diverso da quella del giudice della cognizione: egli deve stabilire, con giudizio “ex ante” e in piena autonomia, se le condotte dell’istante abbiano costituito un fattore condizionante rispetto alla produzione dell’evento detenzione, senza poter attribuire importanza decisiva a condotte escluse dal giudice della cognizione.
Con riferimento al reato di corruzione, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto buon governo dei principi, avendo individuato la condotta gravemente colposa nei comportamenti ambigui e inopportuni con il consulente della società contribuente, circostanze che nella loro materialità storica non erano state escluse dalla sentenza di assoluzione e che avevano creato la falsa apparenza di una situazione di illegalità, contribuendo causalmente all’adozione della misura cautelare.
Diversamente, per il reato di truffa aggravata, la Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata aveva utilizzato gli esiti di intercettazioni dichiarate inutilizzabili dal giudice del merito perché disposte in diverso procedimento. La Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui la distinzione tra inutilizzabilità fisiologica e patologica non assume rilievo nel procedimento di riparazione: la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni dà luogo a un’ipotesi di illegalità del mezzo di prova, cui consegue la totale espunzione dal materiale processuale, effetto che si riverbera nel giudizio di riparazione. Infatti, il divieto di utilizzazione comporta che i risultati siano del tutto espunti dalla realtà procedimentale e non possano essere ritenuti eziologicamente connessi al provvedimento cautelare.
La violazione del principio, tuttavia, non ha prodotto conseguenze utili per il ricorrente, poiché il provvedimento restrittivo trovava fondamento anche nel titolo corruttivo. La Corte ha quindi corretto l’ordinanza sul punto ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, con rigetto della richiesta di liquidazione delle spese del Ministero resistente, la cui memoria generica non aveva fornito alcun contributo alla dialettica processuale.
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Nota della Redazione
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