Revisione esclusa per rivalutare prove già acquisite (Cass. pen. Sez. 4 n. 12002 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione del processo, ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., postula che la prova nuova sia sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna, scoperta successivamente ad essa, ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata, neanche implicitamente. Non costituiscono prova nuova le dichiarazioni già sottoposte al vaglio del giudice di merito, che ne abbia rigettato l’istanza di rinnovazione istruttoria, poiché la loro valenza è stata già valutata e avverso tale valutazione è esperibile il rimedio delle impugnazioni ordinarie. È altresì inammissibile, per manifesta infondatezza dichiarabile de plano, la richiesta di revisione fondata su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate, ovvero su prove formalmente nuove ma inidonee ictu oculi a determinare un effetto demolitorio del giudicato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP in rito abbreviato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1-bis e 4, d.P.R. n. 309/1990, divenuta irrevocabile in Cassazione. Il ricorrente era stato ritenuto responsabile della detenzione di ingenti quantità di stupefacente, rinvenuto in un’abitazione, mentre in un altro immobile nella sua disponibilità erano stati sequestrati denaro contante e documentazione contabile.
La difesa, fondandosi sulle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da una convivente, aveva chiesto la revisione della sentenza, assumendo che tali dichiarazioni dimostrassero che il condannato non vivesse stabilmente nell’immobile in cui era stato rinvenuto il denaro.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 624 del 2002, secondo cui per prove nuove rilevanti ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. devono intendersi non solo quelle sopravvenute o scoperte dopo la sentenza definitiva, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente.
Tale nozione, ha precisato il Collegio, non include le prove già sottoposte alla valutazione del giudice di merito. Nel caso di specie, la deposizione della teste era stata dedotta dinanzi alla Corte d’appello, che ne aveva rigettato l’istanza di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.. La richiesta di revisione mirava quindi a introdurre nel giudizio di cognizione un elemento probatorio la cui valenza era già stata vagliata, reintroducendo una questione riservata alle impugnazioni ordinarie.
La Corte ha altresì ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla valutazione di manifesta infondatezza ex art. 634 cod. proc. pen.. Ha ribadito che tale giudizio, da svolgersi senza una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, deve escludere le richieste basate su prove inidonee ictu oculi a determinare un effetto demolitorio del giudicato.
Nel caso concreto, la valutazione della Corte territoriale non è apparsa illogica: la prova della dimora stabile del condannato presso altro indirizzo non scalfiva il dato della sua disponibilità dell’immobile in cui erano stati rinvenuti il denaro e la contabilità, rimanendo quindi inidonea a far sorgere un ragionevole dubbio sulla responsabilità. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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