L’insindacabilità del diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 12480 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, avverso la sentenza di merito che abbia negato le circostanze attenuanti generiche, si limiti a reiterare la richiesta senza una specifica critica degli argomenti posti alla base della decisione impugnata. Il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede la sussistenza di elementi di segno positivo, attinenti al fatto o al soggetto. La motivazione del diniego basata sulla gravità del fatto e sulla personalità trasgressiva dell’imputato, se non illogica, è insindacabile in sede di legittimità. La generica allegazione delle condizioni personali e lavorative non impone al giudice di merito il riconoscimento del beneficio.
Il Fatto
Con sentenza del 17/12/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale locale che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che il ricorso reiterava un profilo di censura già ampiamente vagliato dai giudici di merito, senza offrire una specifica critica degli argomenti alla base della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva ricostruito l’attività di spaccio direttamente osservata dagli operanti, descrivendo l’imputato attorniato da più persone alle quali cedeva qualcosa in cambio di denaro, con attività di riscontro costituita dal fermo degli acquirenti ai quali era stata trovata la sostanza stupefacente appena acquistata.
In relazione alla richiesta di attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo attinenti tanto al fatto quanto al soggetto. La gravità del fatto era stata desunta dalle modalità esecutive della condotta, posta in essere mediante l’organizzazione di una base di spaccio su strada connotata da stabilità, tenuto conto dell’affluenza di auto documentata dalla polizia giudiziaria e dal numero di cessioni osservate.
La Corte territoriale aveva inoltre valorizzato i precedenti penali del ricorrente, indicativi di una personalità trasgressiva, e la mancanza di elementi positivamente apprezzabili dimostrativi dell’attualità del suo allontanamento dall’ambiente delinquenziale di riferimento. Quanto alla condizione personale e lavorativa, la Corte ha rilevato che essa era rimasta meramente e genericamente allegata, senza alcuna specifica dimostrazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in applicazione del principio espresso da Corte Cost. sent. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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