Illegittima estorsione aggravata dal contesto mafioso, non riqualificabile come illecita concorrenza (Cass. pen. Sez. 2 n. 13562 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia cumulativa e promiscua di violazione di legge e di vizi della motivazione rende il ricorso aspecifico e inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando non sia indicato su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria e in quali manifestamente illogica. In tema di tentata estorsione, l’idoneità degli atti si valuta ex ante sulla base delle circostanze concrete, della personalità dell’agente e delle condizioni della vittima; la minaccia può essere implicita e indeterminata e la capacità di resistenza della vittima è priva di rilievo. Il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513-bis cod. pen. non assorbe l’estorsione, poiché le fattispecie offendono beni giuridici diversi (libertà di autodeterminazione economica il primo; patrimonio il secondo), sicché ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi si configura il concorso formale. L’aggravante delle più persone riunite, ex art. 629, comma secondo, cod. pen., richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o minaccia, non essendo sufficiente la mera presenza occasionale nella zona.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli, riqualificava i reati di cui ai capi A) e C) come tentata estorsione ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., rideterminando la pena per gli imputati, con le già concesse attenuanti generiche, in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa. La vicenda riguardava la gestione di un’area adibita a parcheggio abusivo nel territorio di Pozzuoli, riconducibile a un clan camorristico. La persona offesa, titolare di un parcheggio autorizzato adiacente, aveva denunciato condotte intimidatorie e minacciose poste in essere dagli imputati finalizzate a impedirle l’esercizio dell’attività.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dapprima ribadito che la denuncia cumulativa dei vizi di motivazione rende il ricorso inammissibile, perché i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità sono eterogenei e incompatibili e non possono essere sovrapposti con riferimento al medesimo segmento motivazionale. Ha inoltre ricordato che, in presenza di una doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello può legittimamente essere per relationem a quella di primo grado, integrando le due decisioni un’unica entità logico-giuridica.
Quanto al merito, la Sesta sezione ha ritenuto fondato il motivo relativo all’aggravante delle più persone riunite, annullando sul punto la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato la contraddittorietà del ragionamento della Corte territoriale, che aveva desunto la simultanea presenza di più soggetti dal fatto che gli stessi operavano nel viale adiacente al garage della persona offesa, senza chiarire se vi fosse stata la loro presenza simultanea nel luogo e nel momento della condotta. Ha invece rigettato i restanti motivi, ritenendo aspecifici o infondati i rilievi concernenti l’attendibilità della persona offesa e la corretta qualificazione giuridica del fatto.
Con riferimento alla distinzione tra estorsione e violenza privata, la Corte ha confermato che il tratto distintivo risiede nella preordinazione della condotta al conseguimento di un ingiusto profitto. Nella specie, l’intimazione rivolta alla persona offesa era univocamente diretta a garantirsi la gestione del parcheggio con altrui danno. La Corte ha inoltre escluso che la fattispecie potesse essere sussunta nell’art. 513-bis cod. pen., poiché i due reati offendono beni giuridici diversi e il delitto di illecita concorrenza non può essere assorbito in quello di estorsione.
Quanto all’aggravante della agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte l’ha ritenuta correttamente applicata, perché l’imputato gestiva l’area nell’interesse del clan camorristico, traendo linfa dalla forza intimidatoria del gruppo e dalla consapevolezza della destinazione al sodalizio delle somme derivanti dalla gestione del parcheggio abusivo. La condotta si inseriva in un contesto caratterizzato da precedenti azioni e in una dimensione territoriale connotata dalla pregressa carica intimidatrice dell’associazione, che non necessitava di specifici comportamenti di violenza per essere percepita.
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Nota della Redazione
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