Nel concordato in appello inapplicabile l’articolo 545-bis c.p.p (Cass. pen. Sez. 7 n. 14145 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato in appello disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., la sostituzione della pena detentiva breve con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge può avvenire solo qualora abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti e nei suoi esatti termini; in difetto, la Corte di appello non è vincolata a disporla. Al concordato in appello non si applica il procedimento di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., trattandosi di disposizione riferibile al solo giudizio ordinario; ne consegue che il giudice che recepisca l’accordo non è tenuto ad attivare d’ufficio il procedimento volto all’eventuale sostituzione della pena. L’ambito del sindacato di legittimità è circoscritto alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia, mentre restano inammissibili le doglianze relative a questioni rinunciate in funzione dell’accordo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, aggravati dalla continuazione. La Corte di Appello di Catanzaro aveva definito il giudizio applicando la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 599-bis e 545-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 56-bis della legge n. 689/1981, per non aver la Corte territoriale disposto la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità o la detenzione domiciliare, e per non aver acquisito il consenso dell’imputato a tal fine all’esito della lettura del dispositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., richiamando i principi già affermati in materia. Ha ricordato che, in tema di concordato in appello, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione.
Ne discende che il ricorso è proponibile solo per motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono inammissibili le doglianze concernenti questioni abbandonate con la scelta del rito concordato. La questione relativa alla sostituzione della pena, non essendo stata oggetto dell’accordo, non poteva essere introdotta in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre precisato, con riferimento al primo motivo, che la sostituzione della pena detentiva breve può avvenire solo se prevista dall’accordo e nei suoi esatti termini, non essendo la Corte di appello vincolata a disporla in difetto. Al concordato in appello non si applica poi il procedimento di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen., riferibile al solo giudizio ordinario: il giudice che recepisce l’accordo non è tenuto ad attivare d’ufficio il procedimento di sostituzione. Con riguardo al secondo motivo, l’acquisizione del consenso dell’imputato presuppone che il giudice intenda procedere alla sostituzione, valutazione non operata nel caso di specie essendosi la Corte limitata a recepire la pena concordata.
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Nota della Redazione
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