Interdizione legale illegittima nel patteggiamento con pena inferiore a cinque anni (Cass. pen. Sez. 4 n. 14257 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sentenza di patteggiamento “allargato” — pronunciata per una pena detentiva superiore a due anni di reclusione — comporta l’obbligo legale di applicare le pene accessorie e le misure di sicurezza previste dalla legge. Tuttavia, l’applicazione dell’interdizione legale durante la pena ex art. 32 cod. pen. presuppone che la pena detentiva inflitta sia non inferiore a cinque anni di reclusione: ove la pena concordata sia inferiore a tale soglia, l’eventuale statuizione che irroghi la pena accessoria è illegittima e va annullata senza rinvio, non residuando in capo al giudice alcun potere discrezionale. L’illegittimità della pena accessoria non concordata integra un motivo di ricorso per cassazione ammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., attenendo all’illegalità della pena.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siena applicava, su concorde richiesta delle parti, la pena di tre anni di reclusione ed euro 10.000 di multa per plurime ipotesi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana e hashish, riconducibili all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, disponendo altresì l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena per la durata di cinque anni.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge: la pena accessoria irrogata doveva commisurarsi alla pena in concreto determinata — pari a tre anni — che, essendo inferiore a cinque anni, non avrebbe consentito l’applicazione dell’interdizione legale di cui all’art. 29 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso alla luce del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), che limita l’impugnabilità delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi di vizi della volontà, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha quindi ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la questione sollevata — relativa a una pena accessoria non oggetto di accordo — attiene alla illegalità della pena.
Nel merito, la Corte ha qualificato l’ipotesi come patteggiamento “allargato”, essendo la pena applicata superiore a due anni di reclusione. Ha richiamato il principio per cui tale tipologia di accordo comporta l’obbligo del pagamento delle spese processuali e l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, secondo la clausola di equiparazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a una pronuncia di condanna di cui all’art. 445, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen..
La Corte ha, tuttavia, rilevato il contrasto della statuizione impugnata con il disposto dell’art. 32 cod. pen., che subordina l’applicazione dell’interdizione legale alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Nel caso di specie, essendo stata concordata una pena di tre anni, i presupposti legali per l’irrogazione della pena accessoria difettavano integralmente.
La Corte ha precisato, infine, che nessun rilievo poteva attribuirsi alla circostanza che la sanzione accessoria non fosse stata oggetto di accordo tra le parti: nel patteggiamento di una pena detentiva superiore a due anni, le pene accessorie obbligatorie per legge si applicano comunque, anche in assenza di specifica menzione nell’accordo. Tale principio, tuttavia, non poteva supplire all’assenza del presupposto legale costituito dalla soglia dei cinque anni. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso e ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla pena accessoria dell’interdizione legale, eliminata direttamente.
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Nota della Redazione
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