L’opposizione alla confisca de plano va decisa in udienza camerale (Cass. pen. Sez. 3 n. 18930 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione abbia disposto la confisca senza formalità deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, mediante fissazione dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., nel contraddittorio delle parti. L’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non ammette che il giudice dell’esecuzione provveda de plano sull’opposizione, essendo tale modalità decisoria riservata esclusivamente alla fase precedente, caratterizzata dall’assenza di formalità.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Novara aveva disposto, de plano, la confisca di alcuni pappagalli sottoposti a sequestro. Avverso tale provvedimento, la persona interessata aveva proposto incidente di esecuzione, dichiarato inammissibile con ordinanza del giudice dell’esecuzione. Contro tale esito era stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sulla quale il giudice aveva nuovamente provveduto de plano, dichiarando l’opposizione inammissibile in quanto “mera riproposizione” dell’istanza originaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 666, comma 2, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., dichiarando assorbito il secondo motivo concernente il merito della vicenda confiscatoria.
Il Collegio ha evidenziato che il dettato normativo dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è chiaro: nel caso in cui sia stata presentata opposizione avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione abbia disposto la confisca senza formalità, “in tal caso si procede a norma dell’articolo 666”, e quindi mediante fissazione di udienza camerale, nel contraddittorio delle parti.
Richiamando il precedente delle Sez. 1, n. 15636 del 24.01.2023, la Corte ha ribadito che, in tema di confisca, l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito di udienza camerale — anziché de plano — deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva provveduto de plano sull’opposizione, integrando la censurata violazione di legge.
La Corte ha pertanto annullato senza rinvio il decreto impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Novara affinché decida sull’opposizione nelle forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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