Reato continuato e reformatio in peius: muta la struttura del continuato (Cass. pen. Sez. IV n. 25529 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, mutata la struttura del reato continuato — perché la regiudicanda satellite diventa quella più grave o muta la qualificazione giuridica di quest’ultima — apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento superiore a quello ritenuto dal primo giudice, purché non irroghi una pena complessivamente maggiore. In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è però correlato all’entità degli aumenti: per incrementi di esigua entità non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, restando in radice escluso ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.
Il Fatto
La vicenda processuale prende origine da una pronuncia di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Firenze, che aveva riconosciuto due imputati responsabili di più ipotesi di reato in materia di stupefacenti, unificate sotto il vincolo della continuazione. La Corte di appello di Firenze, in sede di conferma, aveva individuato il reato più grave in quello di associazione finalizzata al traffico di droga.
Su ricorso degli imputati, la Terza Sezione di questa Corte aveva invece ritenuto più grave il delitto di detenzione e spaccio aggravati e aveva annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello. Il giudice del rinvio, aderendo all’indicazione, aveva rideterminato la pena individuando il reato più grave nel capo contestato ai sensi degli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 61-bis cod. pen. Avverso tale decisione i due condannati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. e dell’art. 81 cod. pen., sostenendo che il giudice del rinvio, pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero, avesse rideterminato la pena in misura più gravosa, disponendo un aumento per la continuazione di molto superiore a quello applicato in primo grado.
La Corte rigetta il motivo richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 16208 del 2014: quando muta la struttura del reato continuato, l’aumento maggiore per uno dei fatti unificati non integra reformatio in peius se la pena complessiva non risulta aggravata. Nel caso concreto la pena finale è rimasta di pari entità, sicché la doglianza è priva di pregio.
Il secondo ricorrente ha invece eccepito il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale esplicitato i criteri di dosimetria degli aumenti disposti per ciascun reato satellite. La Corte osserva che il giudice del rinvio ha fissato in modo congruo la pena base riferita al reato più grave e ha poi indicato aumenti di modesta entità — quattro mesi per due capi e due mesi per altri due —.
Sul piano del metodo, la Corte richiama Sezioni Unite n. 47127 del 2021, secondo cui gli aumenti vanno calcolati e motivati in modo distinto per ciascun reato satellite, e Sez. VI n. 44428 del 2022, che correla l’impegno motivazionale all’entità degli incrementi: per aumenti esigui la motivazione specifica non è necessaria, poiché resta escluso ogni abuso del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. La motivazione resa risulta pertanto logica e congrua, con conseguente rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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