Art. 105.
Intervento volontario
Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO IV — DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE