Quota 100 e divieto di cumulo: questione inammissibile (Corte cost. n. 162/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 162 del 2025 la Corte costituzionale non ha deciso nel merito la questione sul divieto di cumulo tra la pensione anticipata “quota 100” e i redditi da lavoro, previsto dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Ha dichiarato le questioni inammissibili perché il giudice che le aveva sollevate non aveva prima assolto il proprio onere di interpretare la norma.
La norma. L’articolo 14, comma 3, vieta di cumulare la pensione anticipata “quota 100” con redditi da lavoro dipendente o autonomo. Il divieto opera dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. È fatto salvo solo il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui. La disposizione non dice però che cosa accade quando il divieto viene violato.
Il caso. Una persona percepiva la pensione “quota 100” dal 1° novembre 2019. Nel settembre 2020 aveva firmato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con una società agricola per la raccolta dell’uva. Il rapporto si era esaurito in una sola giornata, otto ore, con un compenso di 83,91 euro lordi. Nel settembre 2021 l’INPS le aveva comunicato un indebito di 23.949,05 euro, cioè la pensione di tutto l’anno 2020. Il pensionato ha impugnato la richiesta davanti al Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha ritenuto che quel reddito ricadesse nel divieto di cumulo. Ha però osservato che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 30994 del 2024, la violazione del divieto fa perdere la pensione per l’intero anno solare e non solo per i mesi di lavoro effettivo. Una conseguenza simile, applicata a una sola giornata di lavoro e a un compenso minimo, gli è sembrata sproporzionata e irragionevole, lesiva della protezione previdenziale e del diritto del pensionato ai propri beni. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, indicando come soluzione alternativa la sospensione dei soli ratei mensili corrispondenti ai mesi di lavoro.
Il ragionamento della Corte. Prima di rivolgersi alla Corte costituzionale, il giudice deve tentare di leggere la norma in modo conforme alla Costituzione. Può non farlo in due casi: quando il testo della disposizione lo impedisce, oppure quando esiste un “diritto vivente”, cioè un’interpretazione della Corte di cassazione ripetuta nel tempo e ormai stabile. La Corte ha verificato che nessuna delle due condizioni ricorreva. Il testo non era di ostacolo: lo stesso Tribunale aveva rilevato che la norma tace sulle conseguenze della violazione e aveva indicato una lettura mensile ricavabile dal sistema, che prevede l’erogazione della pensione mese per mese. Quanto al “diritto vivente”, la sentenza n. 30994 del 2024 è finora rimasta l’unica pronuncia della Cassazione sul punto, ed è recente. Nemmeno i giudici di merito l’hanno seguita in modo uniforme: la Corte ha dato atto che alcune corti d’appello l’hanno applicata, mentre altre hanno seguito l’indirizzo opposto. Mancano dunque la ripetizione e la stabilità che rendono un orientamento vincolante al punto da giustificare il ricorso alla Corte costituzionale. Quel precedente resta un precedente: il giudice deve confrontarsi con esso, ma può e deve interpretare la norma per proprio conto.
Cosa cambia in pratica. La Corte non ha detto se la perdita della pensione per un anno intero sia legittima o illegittima. Su questo punto la questione resta aperta. Il giudizio torna al Tribunale di Ravenna, che dovrà interpretare l’articolo 14, comma 3, e decidere sull’indebito richiesto dall’INPS. Chi si trova in una situazione analoga non ricava da questa sentenza né una conferma né un annullamento della richiesta di restituzione: l’esito dipende dall’interpretazione che i giudici daranno alla norma. La questione potrà tornare davanti alla Corte costituzionale, ma in presenza di un orientamento della Cassazione consolidato oppure con una diversa motivazione sull’impossibilità di leggere la norma in modo conforme alla Costituzione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/162
Nota della Redazione
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