Persistenza del pericolo di reiterazione e obbligo di dimora (Cass. pen. n. 39956/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato, ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., va valutato anche in sede di sostituzione della misura dopo la scadenza della custodia cautelare, tenendo conto della gravità del fatto e della personalità dell’indagato, anche attraverso l’analisi di un “modello manipolatorio” ripetibile in contesti similari. Il decesso della persona offesa e l’avvenuta conclusione delle indagini non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione, che può atteggiarsi come rischio di commissione di reati della stessa specie in danno di altri soggetti. L’obbligo di dimora può essere proporzionato e adeguato a prevenire la reiterazione, limitando la libertà di movimento e il raggio d’azione dell’indagato, anche se la tutela della persona offesa non è più necessaria.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, applicava agli indagati la misura cautelare dell’obbligo di dimora con prescrizioni per il reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), dopo che il GIP aveva dichiarato l’inefficacia della custodia cautelare in carcere per scadenza dei termini e aveva rimesso in libertà gli indagati senza applicare altre misure. I ricorrenti impugnavano, eccependo il venir meno delle esigenze cautelari in ragione dell’avvenuta audizione della persona offesa in incidente probatorio, del suo sopravvenuto decesso e della conclusione delle indagini preliminari, nonché della mancata proporzionalità dell’obbligo di dimora rispetto al divieto di avvicinamento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi. Quanto al motivo sul pericolo di inquinamento probatorio (lett. a), l’ha dichiarato inammissibile per genericità, rilevando che la difesa non aveva specificamente contestato gli elementi concreti posti a fondamento di tale periculum, limitandosi ad affermazioni apodittiche. La Corte ha ribadito che l’avvenuta audizione della persona offesa in incidente probatorio e il suo decesso non comportano l’automatica cessazione del pericolo di inquinamento, quando sussistano altri elementi che rendano attuale il rischio di manipolazione delle fonti di prova, e che la valutazione è riservata al giudice di merito.
Quanto al pericolo di reiterazione (lett. c), la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che aveva escluso che i tre mesi di custodia cautelare presofferta e il sopravvenuto decesso della persona offesa fossero idonei a far venir meno il rischio. Il giudizio prognostico si fondava sulla gravità dei fatti e sulla personalità degli indagati, desunta da un “modello manipolatorio” ripetibile, tale da poter essere riproposto in contesti similari, anche in danno di altri soggetti. La Corte ha ritenuto che tale profilo di disvalore, autonomamente continente con la fattispecie di reato, rendesse non decisivi il decesso della vittima e l’avvenuta sospensione dal servizio di uno degli indagati. Quanto alla proporzionalità, l’obbligo di dimora è stato ritenuto adeguato a limitare la libertà di movimento e il raggio d’azione degli indagati, prevenendo la reiterazione in contesti spaziali differenti, in modo più efficace rispetto a misure meno afflittive.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione del pericolo di reiterazione: L’avvocato che impugni l’applicazione di una misura cautelare per contestare il pericolo di reiterazione non può limitarsi a eccepire il decesso della persona offesa o il decorso del tempo, ma deve dimostrare il venir meno degli elementi concreti che fondavano il giudizio sulla personalità dell’indagato e sulla gravità del fatto, quali il suo inserimento in un contesto criminale o la reiterazione di condotte similari; il giudice può fondare il periculum su un “modello manipolatorio” ripetibile.
- Specificità della censura sul pericolo di inquinamento: Per contestare il pericolo di inquinamento probatorio, il difensore deve indicare con precisione quali elementi probatori sono già acquisiti e perché il pericolo sia venuto meno, non essendo sufficiente richiamare l’avvenuta audizione della persona offesa o la conclusione delle indagini, se sussistono altre fonti di prova potenzialmente manipolabili.
- Adeguatezza dell’obbligo di dimora: L’obbligo di dimora può essere legittimamente applicato anche quando la persona offesa è deceduta, purché il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale, e la misura risulti proporzionata a prevenire la commissione di reati della stessa specie in contesti differenti, limitando la libertà di movimento dell’indagato; l’avvocato deve eccepire l’adeguatezza di misure meno afflittive solo se dimostra che queste sono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari.
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Nota della Redazione
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