Principi di diritto (Massima) Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e, quindi, a quelle destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, alle condizioni previste dall’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993. Le previsioni dell’art. 9, comma 3, lett. e), e del comma 3-bis, lett. f), dello stesso decreto regolano fattispecie diverse: le prime concernono le unità destinate ad abitazione, che se superiori a 240 mq non possono essere riconosciute rurali; le seconde concernono le unità considerate ex lege rurali e strumentali, senza limitazioni di superficie, se destinate ad abitazione dei dipendenti. L’avverbio «comunque» contenuto nel comma 3 non elide il successivo dato normativo del comma 3-bis. L’inesistenza della notificazione ricorre solo in mancanza degli elementi costitutivi essenziali dell’atto; ogni altra difformità dal modello legale integra nullità, sanata dalla costituzione della parte.
Il Fatto
L’ufficio finanziario aveva negato a una società agricola il riconoscimento del requisito di ruralità di un’unità immobiliare, ritenendola dotata delle caratteristiche di abitazione di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, in quanto di superficie superiore a 240 mq. L’immobile misurava 272 mq ed era destinato ad abitazione dei dipendenti esercenti l’attività agricola.
Il giudice di primo grado aveva accolto le ragioni della contribuente. Il giudice d’appello ha rigettato il gravame dell’amministrazione, valorizzando l’oggettiva strumentalità dell’immobile in ragione della destinazione ad alloggio dei dipendenti e dell’asservimento del bene ai terreni su cui si svolgeva l’attività. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo che le due disposizioni vanno lette congiuntamente e che l’esclusione delle abitazioni di lusso opera anche per gli alloggi dei dipendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende in via preliminare l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso, eseguita presso il difensore domiciliatario in luogo non corrispondente al suo studio. L’inesistenza è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali: trasmissione da soggetto qualificato e raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento. Ogni altra difformità ricade nella nullità, qui sanata dalla costituzione della società ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Nel merito, il giudice regionale ha accertato in fatto la destinazione dell’immobile ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola. Il rispetto delle ulteriori condizioni del comma 3-bis — assunzione a tempo indeterminato o determinato per oltre cento giornate annue, in conformità alla normativa sul collocamento — è stato implicitamente ritenuto sussistente e non ha formato oggetto di contestazione.
La Corte richiama il proprio precedente in materia di agriturismo, reso anche tra le stesse parti, che ha riconosciuto la ruralità delle costruzioni destinate a ricezione e ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, escludendo l’applicazione della limitazione operante per le sole costruzioni rurali a destinazione abitativa. I principi sono esportabili alla fattispecie, dove il vincolo di strumentalità discende dalla destinazione ad alloggio dei dipendenti.
Decisivo è lo sviluppo normativo. Nella formulazione originaria, l’art. 9, comma 3, lett. b), del d.l. n. 557 del 1993 collocava l’utilizzo da parte dei dipendenti tra le condizioni della ruralità abitativa. L’art. 42-bis del d.l. n. 159 del 2007 ha abrogato quella lettera e riscritto il comma 3-bis, inserendovi alla lett. f) le abitazioni dei dipendenti. Le abitazioni destinate ai dipendenti sono così transitate ex lege nella categoria delle unità strumentali. Le due disposizioni non vanno dunque lette insieme: l’art. 3 della legge n. 662 del 1996 aveva imposto al legislatore delegato di tenere distinte le costruzioni rurali abitative da quelle strumentali all’attività agricola.
Non rileva in senso contrario il richiamo dell’amministrazione all’allegato B del d.m. 26 luglio 2012, che nella nota 9 conserva il divieto di ruralità per le unità abitative di lusso. Quell’allegato concerne i fabbricati rurali a destinazione abitativa, mentre i fabbricati rurali strumentali a uso non abitativo sono contemplati nell’allegato C; in ogni caso la fonte secondaria non può elidere il dato normativo primario. La conclusione del giudice d’appello si pone in linea con tali principi e il ricorso è respinto, con compensazione delle spese giustificata dalla definizione dei principi in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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