Accertamento induttivo puro e riconoscimento dei costi sui maggiori ricavi (Cass. civ. Sez. V n. 24248 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di accertamento induttivo puro l’Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni supersemplici, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché altrimenti sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost. Quando la ricostruzione induttiva è parametrata allo studio di settore, il giudice di rinvio deve riconoscere i costi necessari alla produzione del maggior reddito, eventualmente in misura forfetaria percentuale, tenendo conto che alcuni costi sono già stati valutati attraverso la parametrazione allo studio di settore.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativi all’anno 2014, accertando un maggior reddito di impresa e una maggiore IVA, oltre a sanzioni. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso del contribuente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha confermato la decisione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dall’Agenzia.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, relativi alla nullità della notificazione dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e alla motivazione apparente sul punto, sono infondati. È pacifico che il destinatario si è recato alla casa comunale per ritirare il plico e ha proposto tempestivamente ricorso. L’eventuale nullità nella compilazione della cartolina è stata sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., con effetto ex nunc. La ratio della sentenza rispetta il minimo costituzionale.
Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 109 TUIR per il mancato riconoscimento dei costi forfettari sui maggiori ricavi accertati in sede di accertamento induttivo, è fondato. In caso di accertamento induttivo puro l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici, ma deve determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi, altrimenti si assoggetterebbe a imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell’art. 53 Cost. L’art. 109 TUIR, che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico, non trova applicazione in tale ipotesi. L’insegnamento si pone in continuità con la Corte costituzionale. Nella specie l’accertamento è induttivo puro ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, con quantificazione della materia imponibile parametrata allo studio di settore in ragione dell’inattendibilità delle rimanenze. Gli studi di settore, anche prima degli indici sintetici di affidabilità, tengono strutturalmente conto di determinati costi. Il giudice di rinvio dovrà rivalutare i fatti affinché sia assoggettato a imposta il profitto netto induttivamente ricostruito, riconoscendo i costi necessari, eventualmente in misura forfetaria percentuale, tenuto conto di quelli già valutati attraverso la parametrazione allo studio di settore.
Il quarto motivo, relativo al regime di non imponibilità IVA delle operazioni con il consorzio, è inammissibile. Esso impinge nell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito e, sotto lo schermo della violazione di legge, introduce una censura motivazionale preclusa dalla doppia conforme, non avendo il ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. In conclusione, il terzo motivo è accolto, i restanti sono rigettati. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite.
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