L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.
L’art. 464 c.c. completa il quadro delle conseguenze economiche dell’indegnità: chi viene escluso dalla successione per una delle condotte previste dall’art. 463 c.c. non deve solo restituire i beni ereditari, ma anche i frutti — cioè i redditi, i canoni, le utilità economiche — che quei beni hanno prodotto nel frattempo. La norma diventa rilevante ogni volta che, ottenuta o domandata la declaratoria di indegnità, occorre anche quantificare e recuperare quanto l’indegno ha percepito medio tempore.
Cosa prevede l’articolo 464 c.c.
La norma diventa rilevante quando, ottenuta o domandata la declaratoria di indegnità, occorre formulare anche la domanda restitutoria relativa ai frutti percepiti dall’indegno sui beni ereditari nel periodo successivo alla morte del defunto: si tratta di una domanda distinta da quella di indegnità, che va proposta espressamente.
I frutti civili hanno, ai sensi dell’art. 820, terzo comma, c.c., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa — si pensi ai canoni di locazione di un immobile ereditario. Hanno natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno — da provarsi dal creditore — rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224 c.c. (art. 821, terzo comma, c.c.), a far data, nel caso dell’indegnità, dall’apertura della successione.
Applicazione pratica
L’indegno è equiparato al possessore di malafede
L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione — e non dal momento della domanda giudiziale, come invece è tenuto a fare il possessore di buona fede ai sensi degli artt. 1147 e 1148 c.c. La ragione sta nella natura delle condotte che fondano l’indegnità: le ipotesi elencate dall’art. 463 c.c. sono dolose, compiute in maniera volontaria e cosciente dall’autore, per cui quest’ultimo viene parificato al possessore di malafede (Trib. Napoli 458/2024). La differenza pratica è rilevante: un possessore di buona fede restituisce i frutti solo da quando è stato convenuto in giudizio, mentre l’indegno risponde fin dal momento dell’apertura della successione — un arco temporale che può estendersi per anni, se la dichiarazione di indegnità interviene molto tempo dopo la morte.
Come si quantifica l’obbligo restitutorio
Quando l’indegno ha goduto direttamente di un immobile ereditario, o lo ha concesso in godimento a terzi, il quantum da liquidare si determina tramite CTU (consulenza tecnica d’ufficio) e dati di mercato (Trib. Napoli 458/2024).
Giurisprudenza: gli orientamenti principali
L’indegno risponde come possessore di malafede
Problema: da quando decorre l’obbligo dell’indegno di restituire i frutti, e se si applichino le stesse regole previste per il possessore di buona fede. Principio: no, l’indegno restituisce i frutti dall’apertura della successione, non dalla domanda giudiziale, perché le condotte che integrano indegnità sono dolose e lo equiparano al possessore di malafede (Trib. Napoli 458/2024). Conseguenza pratica: l’obbligo restitutorio può coprire un periodo molto più lungo di quello applicabile a un normale possessore in buona fede.
Liquidazione del quantum tramite CTU
Problema: come quantificare i frutti quando l’indegno ha goduto direttamente di un immobile ereditario o lo ha concesso a terzi. Principio: il quantum si liquida tramite CTU e dati di mercato (Trib. Napoli 458/2024). Conseguenza pratica: chi agisce in restituzione deve prepararsi a una fase istruttoria tecnica per quantificare correttamente quanto dovuto.
Errori frequenti
Dimenticare di formulare la domanda restitutoria dei frutti insieme alla domanda di declaratoria di indegnità. Sono due domande distinte, entrambe da proporre espressamente.
Pensare che l’indegno debba restituire i frutti solo dal momento della domanda giudiziale, come un possessore di buona fede. Non è così: l’obbligo decorre dall’apertura della successione.
Trascurare la possibilità di richiedere il maggior danno rispetto agli interessi legali, se concretamente dimostrabile.
Non predisporre elementi di prova — dati di mercato, documentazione sui redditi da locazione — utili alla quantificazione tramite CTU.
Artt. 1147 e 1148 c.c. — Possesso di buona fede e restituzione dei frutti
Art. 1224 c.c. — Danni nelle obbligazioni pecuniarie
Quando questa norma può creare problemi concreti
La restituzione dei frutti diventa spesso un secondo fronte di contenzioso dopo la dichiarazione di indegnità: quanto ha effettivamente percepito l’indegno, per quanto tempo, e con quali criteri va quantificato. Prima di agire — o di difendersi da una richiesta restitutoria — conviene ricostruire con precisione la storia del godimento dei beni ereditari nel periodo successivo alla morte, raccogliendo fin da subito la documentazione necessaria a supportare o contrastare la quantificazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Il coniuge separato senza addebito conserva in astratto i diritti successori, ma il diritto di abitazione previsto dall’art. 540, secondo comma, c.c. richiede che,…
Art. 507 c.c. — L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di…
L’azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri…
In presenza di doppia conforme il ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto. I motivi che propongono una diversa ricostruzione del merito sono inammissibili.
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona…