L’affiliato a istituto di pagamento autorizzato non è incaricato di pubblico servizio (Cass. pen. Sez. 6 n. 7964 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’affiliato a un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia, il cui compito si limita alla riscossione di somme di importo predeterminato, senza che gli siano trasferiti poteri accertativi o certificativi. L’autorizzazione e l’iscrizione all’albo della Banca d’Italia hanno natura meramente abilitante e non comportano alcuna delega di funzioni pubblicistiche. Le condotte di appropriazione delle somme riscosse vanno pertanto riqualificate come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., aggravata ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., ricorrendo l’abuso di relazioni di prestazione d’opera.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari aveva confermato la responsabilità dell’imputata per i reati di peculato e di sostituzione di persona. La condotta concerneva l’appropriazione di somme destinate al pagamento di contravvenzioni, canoni di locazione, tasse automobilistiche e fatture di fornitori di energia, riscosse in qualità di affiliata a contratto con la società “PayTipper”, istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia. L’imputata aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, la carenza di idoneità decettiva della condotta per la sostituzione di persona e il vizio di motivazione sulla recidiva.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha accolto il primo motivo di ricorso. Richiamato il consolidato orientamento secondo cui la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dipende dalla connotazione oggettiva e funzionale dell’attività concretamente svolta e non dalla natura pubblica delle somme maneggiate, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non ne aveva fatto buon governo.
Dall’esame del contratto di affiliazione è emerso che l’affiliata non disponeva di alcun potere accertativo o certificativo: il suo compito era limitato alla riscossione di importi già predeterminati ed il successivo riversamento avveniva tramite il circuito dell’istituto di pagamento. La Corte ha precisato che l’autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia all’istituto di pagamento è un atto meramente abilitante, che non trasferisce poteri pubblicistici né all’istituto né ai suoi affiliati.
Il riferimento alla posizione dei titolari di tabaccheria, operato dalla Corte territoriale, è stato giudicato non pertinente. I tabaccai, a differenza dell’affiliato, ricevono una delega pubblicistica dalla legge (art. 17, comma 11, legge n. 449/1997) e dal D.P.C.M. n. 11 del 1999, che attribuisce loro funzioni accertative e certificative in materia di riscossione della tassa automobilistica. L’affiliato al sistema di pagamento non subentra in alcun modo nella posizione della pubblica amministrazione.
Esclusa la qualifica pubblicistica, le condotte sono state riqualificate in appropriazione indebita, aggravata dall’abuso di relazioni di prestazione d’opera, in quanto il contratto di affiliazione instaura un rapporto fiduciario che agevola la commissione del fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e il terzo, concernente la recidiva, inammissibile per non essere stato devoluto in appello. La Corte ha disposto l’annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena, dichiarando irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
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Nota della Redazione
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