Sequestro di beni societari: l’indagato deve allegare un interesse concreto (Cass. pen. n. 12089/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indagato che non sia personalmente titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo non ha, per ciò solo, interesse a proporre riesame. L’interesse all’impugnazione deve essere concreto, attuale e specificamente allegato, in relazione agli effetti che la rimozione del sequestro produrrebbe sulla sua posizione. La mera contestazione del fumus del reato o il possibile riflesso favorevole nel procedimento principale non determinano automaticamente l’ammissibilità dell’impugnazione. L’amministratore che agisce come persona fisica non può inoltre chiedere la restituzione di beni appartenenti alla società sulla base del solo rapporto di immedesimazione organica.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo di beni mobili culturali rimossi da un locale storico nell’ambito di un procedimento relativo all’art. 169, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. I beni appartenevano a una società della quale l’indagato era legale rappresentante. Quest’ultimo proponeva personalmente richiesta di riesame, chiedendo la rimozione del vincolo e la restituzione dei beni.
Il Tribunale dichiarava la richiesta inammissibile per carenza di interesse. Rilevava che l’indagato non era proprietario dei beni in proprio e che l’impugnazione non era stata proposta nell’interesse della società, mediante difensore munito della necessaria procura speciale. Nel ricorso per cassazione la difesa sosteneva che l’interesse dell’indagato dovesse essere riconosciuto anche per i riflessi del sequestro sulla sua posizione personale e sul procedimento principale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e affronta anzitutto il requisito dell’interesse previsto dall’art. 568, comma 4, c.p.p. L’interesse non può essere presunto dalla mera qualità di indagato. Quando il bene appartiene a un soggetto diverso, chi impugna deve indicare quale specifico vantaggio concreto e attuale deriverebbe alla propria posizione dalla rimozione del vincolo.
La Corte esclude che tale requisito possa ritenersi automaticamente integrato ogni volta che l’indagato contesti il fumus del reato o prospetti possibili riflessi favorevoli dell’annullamento del sequestro sul procedimento principale. Anche in questa prospettiva permane un onere specifico di allegazione. L’interessato deve dedurre già davanti al giudice del riesame gli effetti concreti che la rimozione della misura produrrebbe sulla propria posizione, affinché il giudice possa valutarne effettivamente concretezza e attualità.
Nel caso esaminato, la difesa aveva strutturato le proprie richieste chiedendo la restituzione dei beni all’indagato nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria. Proprio questa impostazione dimostrava che l’interesse fatto valere riguardava essenzialmente il recupero dei beni. Il Tribunale aveva quindi correttamente rilevato che la persona fisica non era titolare di un autonomo diritto alla restituzione. Non spettava al giudice ipotizzare d’ufficio un diverso interesse, quale quello a ottenere una pronuncia sul fumus utilizzabile nel procedimento principale, mai concretamente prospettato nei termini necessari.
Neppure il rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società attribuisce alla persona fisica una posizione autonoma sul bene dell’ente. Se l’impugnazione è proposta per tutelare la società proprietaria, deve essere esercitata nella relativa veste processuale e secondo le forme richieste. Accertata la carenza originaria di interesse, il Tribunale non era tenuto a esaminare le ulteriori questioni relative all’autonoma valutazione del giudice, al fumus delicti o al periculum in mora. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.
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