Prova dell’assenza di colpa e buona fede nel regime sanzionatorio tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 3167 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio. Non è sufficiente la dimostrazione della mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta la consapevolezza del contribuente, al quale deve potersi rimproverare un comportamento negligente. La buona fede rileva come esimente solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, essendo incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito. La produzione della denuncia presentata all’autorità giudiziaria non è di per sé sufficiente per evitare la responsabilità del delegante, occorrendo dimostrare l’assenza di colpa di vigilanza in capo al mandante.
Il Fatto
All’esito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011 e di una verifica fiscale conclusasi con processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti e l’indicazione di ritenute inesistenti. Venivano emessi una cartella di pagamento, un avviso di accertamento e un atto di recupero, con irrogazione di sanzioni. Il contribuente impugnava gli atti e, nei gradi di merito, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riteneva provata la sua buona fede, aderendo alla ricostruzione secondo cui il mancato pagamento era dipeso dal comportamento fraudolento del commercialista, come da denuncia-querela sporta in data successiva ai fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2697 cod. civ.. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in materia di sanzioni tributarie, l’onere di provare l’assenza di colpa grava sul contribuente, il quale deve dimostrare che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. La denuncia-querela presentata solo in corso di causa non è di per sé sufficiente a integrare la prova liberatoria, essendo necessario dimostrare l’assenza di culpa in vigilando in capo al delegante. A sostegno, la Corte ha richiamato il principio espresso nell’ordinanza n. 19422/2018 e la giurisprudenza unanime successiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva travisato il contenuto del motivo di gravame dell’Ufficio, ritenendolo riferito alle sanzioni per omessi versamenti, mentre la censura concerneva l’annullamento delle sanzioni sui crediti inesistenti, disposto dai giudici di primo grado. Il travisamento si risolveva nel denunziato vizio di motivazione, ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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