L’area antistante l’ingresso di un’abitazione è luogo di privata dimora (Cass. pen. Sez. 7 n. 10176 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che qualifica come privata dimora una tettoia affiancata all’abitazione è manifestamente infondato quando la motivazione del giudice di merito, esente da vizi logici, considera tale struttura un tutt’uno con la casa cui era collegata. È, inoltre, inammissibile per genericità il motivo di ricorso che non indica gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi, a maggior ragione se la doglianza era stata formulata in modo altrettanto generico nell’atto di appello. In tema di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto per cassazione solo se il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., aveva confermato nel resto la pronuncia di condanna per i reati di cui agli artt. 61, n. 2), 624-bis, 493-ter, 624, 99, comma 2, nn. 1) e 2), cod. pen. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione, insistendo con memoria per l’accoglimento dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, con esiti differenti. Quanto al primo motivo, relativo alla qualificazione giuridica della privata dimora, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata: il giudice di merito aveva infatti esplicitato le ragioni del proprio convincimento alle pagine 11-12 della sentenza impugnata, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici. La tettoia, secondo la motivazione censurata, doveva considerarsi un tutt’uno con la casa cui era affiancata, con la conseguente correttezza della qualificazione come luogo di privata dimora.
Il secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione all’art. 493-ter cod. pen., è stato invece dichiarato generico per indeterminatezza, carente dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non aveva indicato gli elementi posti alla base della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato. La Corte ha inoltre precisato che il motivo era stato del tutto genericamente formulato già nell’atto di appello, con conseguente possibilità di rilevarne l’inammissibilità anche d’ufficio ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.
Il terzo motivo, infine, con cui si denunciava il vizio di motivazione per travisamento della prova, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. In caso di cosiddetta “doppia conforme”, il travisamento può essere dedotto solo se il ricorrente rappresenti specificamente che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, richiamando il precedente di Sez. 3, n. 45537 del 2022. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio riconducibile a tale nozione.
Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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