Confisca per equivalente e concorso di persone: ablazione ripartita legittima (Cass. pen. Sez. 3 n. 10056 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto ai sensi dell’art. 452-quaterdecies, ultimo comma, cod. pen. nei confronti della persona fisica che ha agito quale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo qualora il profitto del reato, consistente nel risparmio di spesa, sia stato conseguito in via immediata e diretta dall’ente. In tale evenienza, la confisca di valore, avendo ad oggetto beni di un soggetto che non si è direttamente avvantaggiato del profitto, assume una connotazione punitiva, rendendo la persona fisica garante dell’eventuale incapienza del patrimonio dell’ente. È, inoltre, consentita la ripartizione in parti uguali dell’importo oggetto di ablazione tra i concorrenti, qualora non sia possibile provare l’entità del profitto ascrivibile al singolo, in quanto tale soluzione rispetta il principio di proporzionalità e i canoni della responsabilità solidale.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, quale giudice dell’appello cautelare, rigettava l’impugnazione proposta dai legali rappresentanti di una società consortile avverso l’ordinanza che aveva disposto la restituzione parziale di una somma di danaro oggetto di sequestro. Il provvedimento genetico, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e, in subordine, per equivalente, nei confronti della società e delle persone fisiche, in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Il profitto illecito era stato quantificato nel risparmio di spesa derivante dall’illecito smaltimento di rifiuti speciali, ceduti come fertilizzanti tramite documentazione falsa. Gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo la violazione dei principi in materia di funzione recuperatoria della confisca e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un profitto personale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di misure cautelari reali, individuandolo nella sola violazione di legge, comprensiva dei vizi di motivazione radicalmente mancante o apparente, tali da rendere incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le doglianze difensive, affermando la piena compatibilità del provvedimento impugnato con i principi espressi dalle Sezioni Unite, precisando che la confisca per equivalente mantiene una natura tendenzialmente ripristinatoria, ma può assumere carattere punitivo quando colpisce beni di un soggetto diverso da colui che ha beneficiato del profitto del reato. Tale evenienza ricorre quando la misura ablatoria è disposta a carico della persona fisica che ha agito per conto di una persona giuridica, la quale ha conseguito il profitto, ma il cui patrimonio non sia apprensibile.
Rilevando che il profitto da reato può consistere anche in un risparmio di spesa, la Corte ha evidenziato come, nei reati in materia ambientale, il vantaggio patrimoniale sia spesso conseguito direttamente dall’ente, mentre l’autore del reato agisce per procurare tale vantaggio. In questi casi, l’ordinamento consente di colpire direttamente il legale rappresentante, attraverso lo strumento della confisca per equivalente, che assume una vocazione sanzionatoria. La persona fisica autore del reato diviene, quindi, garante dell’eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica.
Quanto alla ripartizione dell’importo tra i concorrenti, la Corte ha condiviso la soluzione del giudice di merito che, in assenza di prova sull’entità del profitto ascrivibile al singolo, aveva ripartito in parti uguali la somma oggetto di ablazione, ritenendola conforme ai canoni in materia di responsabilità solidale nell’obbligazione da confisca e al principio di proporzionalità. La Corte ha, infine, richiamato il proprio consolidato indirizzo secondo cui la confisca per equivalente, tendenzialmente di natura ripristinatoria, può assumere portata punitiva tutte le volte in cui infligga una limitazione al diritto di proprietà superiore a quella derivante dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico, come nel caso in cui sia disposta a carico di persone diverse da quelle che hanno beneficiato del profitto.
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Nota della Redazione
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