La motivazione apparente della sentenza tributaria viola il minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 6259 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione meramente apparente (art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992), la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado che confermi la decisione di primo grado con formule di stile, senza confrontarsi con i motivi di appello e senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito. Il giudice di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo fondato su presunzioni semplici, è tenuto a valutarle singolarmente e complessivamente e a motivare sul perché le ritenga prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non potendo limitarsi ad affermazioni apodittiche che rendano impossibile il controllo di logicità della decisione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, per l’anno d’imposta 2008, volto al recupero a tassazione di componenti positivi di reddito non dichiarati e alla ripresa di costi non deducibili e IVA indebitamente detratta. Analoga pretesa veniva notificata ai soci, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 917/1986, per i redditi di partecipazione. La CTP di Matera accoglieva i ricorsi riuniti e la CTR della Basilicata rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado con affermazioni di carattere generale. Avverso tale statuizione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando il vizio di motivazione apparente nella sentenza impugnata. Richiamando i propri consolidati orientamenti, ha precisato che tale vizio sussiste quando il testo della motivazione, pur graficamente esistente, non contiene una effettiva esposizione delle ragioni della decisione, non consentendo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice (cfr. Sezioni Unite n. 22232/2016).
La Corte ha censurato le formule utilizzate dalla CTR per confermare la sentenza di primo grado, quali l’affermazione che l’iter logico-giuridico seguito dai primi giudici fosse “corretto ed adeguatamente motivato”, in quanto non si confrontavano con i motivi di appello dell’Ufficio. Ha altresì rilevato l’incomprensibilità dell’assunto secondo cui l’accertamento sarebbe stato motivato esclusivamente su un comportamento antieconomico, posto che l’antieconomicità costituisce un valore indiziario della non inerenza del costo (v., tra le più recenti, n. 13928/2025, n. 11999/2025, n. 9131/2025).
Particolare rilievo assume la critica all’affermazione della CTR sulla natura di presunzioni semplici non corroborate dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c. La Corte ha ribadito che il giudice tributario è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione, dando conto in motivazione dell’esito di tale giudizio, e solo in un secondo momento può dare ingresso alla prova contraria del contribuente (cfr. n. 10615/2024, n. 11690/2024). La mera natura presuntiva dell’accertamento non ne determina l’illegittimità, come invece la CTR aveva apoditticamente statuito.
La Corte ha infine dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, riguardanti la violazione di norme sostanziali e processuali, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, perché provveda a rendere una congrua motivazione e a regolamentare le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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