Acconto del corrispettivo e detrazione Iva: la qualificazione nel rogito supera la forma del finanziamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 12169 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento di una somma a titolo di acconto del corrispettivo, ancorché antecedente alla stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare, determina l’esigibilità dell’Iva ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, con conseguente diritto alla detrazione dell’imposta solo al momento del pagamento e non già alla successiva data di stipula dell’atto pubblico. La qualificazione dell’importo come acconto, risultante dallo stesso atto di compravendita e mai contestata, prevale sulla causale soggettivamente dichiarata di finanziamento con obbligo di restituzione, essendo irrilevante la mancanza di un contratto preliminare scritto quando il versamento trova giustificazione causale nell’atto pubblico successivo. È inammissibile in cassazione la censura che prospetti una questione nuova, non dedotta nei gradi di merito né rilevabile d’ufficio, senza indicare l’atto del giudizio precedente in cui sarebbe stata sollevata.
Il Fatto
Una società esercente attività di compravendita di beni immobili versava, nel corso del 2002, una somma di denaro a favore di un’impresa edile. L’importo, secondo la società, era stato corrisposto a titolo di finanziamento con obbligo di restituzione, poi mai rimborsato e successivamente imputato in conto pagamento del prezzo di acquisto di immobili, stipulato con atto pubblico nel 2010.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, qualificava diversamente il versamento, ritenendolo un acconto sul corrispettivo della futura compravendita. Sulla base di tale ricostruzione, l’Ufficio recuperava a tassazione l’Iva detrat
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Nota della Redazione
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