Individuazione fotografica e consenso tacito all’acquisizione della prova atipica (Cass. pen. Sez. 2 n. 16241 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova atipica, il consenso all’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l’assenza di opposizione, quando il complessivo comportamento processuale della parte interessata sia incompatibile con una volontà contraria. Ne consegue che la parte che non abbia eccepito nulla all’udienza di primo grado circa l’acquisizione di una fotografia dell’imputato non può dolersi in sede di appello o di cassazione della violazione dell’art. 189 cod. proc. pen., atteso il rispetto della regola che impone al giudice di provvedere all’ammissione sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova. L’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che in dibattimento abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, costituisce un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste. Il ricorso per cassazione che deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza deve allegare il concreto pregiudizio derivato per l’esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione ove le parti si siano confrontate sul fatto nel processo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per alcuni reati, perché estinti per sopravvenuta prescrizione, confermando la condanna per il delitto di ricettazione e per quello di falso, con pena rideterminata in tre anni di reclusione e multa. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con i primi due motivi, la violazione dell’art. 189 cod. proc. pen. per erronea valutazione della prova, in quanto l’individuazione era avvenuta tramite una fotografia recante la sottoscrizione della persona offesa, ed il mancato rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova, non avendo la Corte territoriale consentito alla difesa di pronunciarsi su dette modalità di riconoscimento. Con un terzo motivo censurava il vizio di motivazione per mancata correlazione tra il fatto descritto in imputazione e la motivazione sulla ritenuta sussistenza della ricettazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati, osservando come le parti avessero prestato il proprio consenso, all’udienza dibattimentale di primo grado, all’acquisizione al fascicolo del dibattimento della fotografia riportante l’effige dell’imputato. Dal verbale risultava, testualmente, che “le altre parti nulla osservano” a detta acquisizione. Il consenso tacito, espresso attraverso l’assenza di opposizione, ove il comportamento processuale sia incompatibile con una volontà contraria, priva di efficacia le critiche difensive incentrate sulla violazione dell’art. 189 cod. proc. pen..
Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione della memoria presentata in appello, la Corte ha rilevato che, non avendo la difesa nulla eccepito nella sede deputata, ossia nell’udienza di primo grado, non ha fondamento la contestazione della mancata valutazione di una memoria prodotta successivamente. In ogni caso, la sentenza impugnata aveva adeguatamente disatteso le obiezioni in merito alle modalità del riconoscimento, facendo corretta applicazione del principio secondo cui l’individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari, confermata dal teste in dibattimento, costituisce un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice. La Corte ha inoltre precisato che la conferma in giudizio mediante le stesse fotografie già utilizzate in fase di indagini è attività legittima, non essendovi alcuna norma che prescriva l’utilizzo di fascicoli fotografici diversi nelle due fasi. Infine, la motivazione impugnata aveva dato atto che le dichiarazioni della persona offesa trovavano riscontro in ulteriori contributi dichiarativi e nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. L’imputazione originaria verteva effettivamente sul reato di ricettazione, per cui è intervenuta condanna, e l’inserimento di un capo di imputazione avulso nella sola intestazione della sentenza di appello costituiva un mero errore materiale, non essendo in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa. La doglianza, priva di specificazione in merito al concreto pregiudizio derivato dalla formale anomalia, contrasta con il principio secondo cui il ricorso deve allegare il concreto pregiudizio subito, non essendovi violazione ove le parti si siano confrontate sul fatto nel processo. La Corte ha infine ricordato, in risposta al generico inciso sulla prescrizione, che l’ascritto reato non sarebbe stato prescritto prima del febbraio 2027.
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Nota della Redazione
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