Ultima dichiarazione valida per patrocinio se scaduta salvo nuova presentazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 1417 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, l’“ultima dichiarazione” dei redditi alla quale fare riferimento per l’autocertificazione del reddito è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, sia già scaduto il termine di presentazione. Costituisce eccezione il caso in cui l’istante, dopo la scadenza del termine, abbia effettivamente presentato una nuova dichiarazione fiscale: in tale evenienza si deve fare riferimento a quest’ultima, poiché ancorata alla situazione reddituale cronologicamente più vicina alla richiesta del beneficio. Il mancato riferimento al reddito dell’annualità corretta determina l’inammissibilità dell’istanza.
Il Fatto
Con istanza depositata il 12.09.2024, un detenuto chiedeva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, autocertificando i redditi relativi all’anno d’imposta 2023. Il giudice di prime cure dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendo che il richiedente avesse l’onere di indicare il reddito riferito all’anno 2022, essendo già scaduto, alla data di deposito dell’istanza, il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
A seguito dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta confermava l’inammissibilità. Il difensore dell’istante proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della locuzione “ultima dichiarazione” e la conseguente lesione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha inquadrato la questione nel contrasto interpretativo insorto attorno alla nozione di “ultima dichiarazione” di cui all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. Un primo orientamento richiamava il criterio del termine ultimo di presentazione stabilito dall’Agenzia delle Entrate; un secondo, basato su un criterio di “prossimità cronologica”, valorizzava l’annualità per cui il termine iniziale di presentazione fosse maturato ma non ancora decorso.
Il Collegio ha aderito a un’indirizzo intermedio e più recente, espresso da precedenti della stessa Sezione (Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024; Sez. 4, n. 16716 del 27/02/2024). Tale interpretazione pone l’accento sul dato certo e oggettivo della scadenza del termine per presentare la dichiarazione, ma introduce un’eccezione funzionale all’esigenza di ancorare la certificazione alla situazione economica più vicina alla richiesta: se l’istante ha già presentato una nuova dichiarazione, è a questa che occorre fare riferimento.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha osservato che, alla data del 12.09.2024, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2023 (fissato al 31.10.2024) non era ancora scaduto e che l’interessato non aveva depositato alcuna dichiarazione. Ne consegue che l’obbligo di autocertificazione riguardava il reddito percepito nell’anno d’imposta 2022.
Poiché l’istanza era stata presentata autocertificando i redditi del 2023, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità disposta dal Tribunale di Sorveglianza, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.