Differenziazione orari cottura legittima per ragioni organizzative nel 41-bis (Cass. pen. Sez. 1 n. 11967 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolamentazione penitenziaria che prefissa ambiti orari per la cottura dei cibi e l’uso del fornello è legittima quando incide esclusivamente sulle modalità di esercizio del diritto, senza negarne la sussistenza. Una disciplina differenziata per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. è ammissibile se l’Amministrazione adduce e argomenta, in concreto, esigenze logistiche ed organizzative che ne costituiscano il presupposto logico e giuridico; altrimenti la restrizione si risolverebbe in una forma surrettizia di maggiore afflittività. Non è consentito al giudice sostituire la propria valutazione alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, essendo demandato un sindacato di legittimità esteso ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, anche quando la scelta incida su diritti fondamentali. La conseguente doglianza è manifestamente infondata.
Il Fatto
Il detenuto, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., aveva richiesto l’autorizzazione a tenere in cella il pentolame e a utilizzare il fornello senza limiti di orario, come previsto per i detenuti in regime ordinario.
Il magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva respinto l’istanza, e il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo, condividendo la legittimità della differente disciplina. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 35-bis e 41-bis l. n. 354/75 in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., nonché il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamando il principio di diritto già affermato da Sez. 1, n. 6811 del 2025, ha ricordato che le limitazioni orarie alla cottura dei cibi devono uniformarsi alle possibilità accordate all’intera popolazione carceraria. Una regolamentazione differenziata tra detenuti comuni e soggetti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. può trovare giustificazione solo quando l’Amministrazione penitenziaria adduca e argomenti in concreto la sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative.
Nel caso di specie, il D.A.P. aveva segnalato la necessità di assicurare un più assiduo controllo sui detenuti in regime differenziato, valorizzando la loro allocazione in camere singole e il minor numero di attività trattamentali cui partecipano. Al contrario, i detenuti comuni, alloggiati in celle plurime e impegnati in un più ampio ventaglio di attività rieducative, necessitano di fasce orarie più estese anche per evitare problemi di salubrità derivanti dalla cottura simultanea dei pasti.
Tali argomentazioni, ritenute ragionevoli e non discriminatorie dai giudici di merito, integrano la motivazione concreta richiesta per giustificare la differenza di trattamento. La Corte ha precisato che la restrizione incide sulla sola modalità di esercizio del diritto alla cottura, senza negarne l’esistenza, degradandolo a interesse legittimo.
Infine, la Corte ha ribadito l’inammissibilità di un sindacato di merito del giudice sulle scelte organizzative dell’Amministrazione, limitato al controllo di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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