La richiesta stragiudiziale “a prima richiesta” evita la decadenza ex art. 1957 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 11860 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola che prevede l’adempimento del fideiussore “a prima richiesta” è derogatoria rispetto al meccanismo di cui all’art. 1957 c.c.: in tal caso, l’onere del creditore di attivarsi entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale è soddisfatto da una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale. La nullità parziale della fideiussione, per violazione della normativa antitrust, è limitata alle clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, gravando sul fideiussore l’onere di provare il collegamento funzionale tra il contratto “a valle” e l’intesa “a monte”.
Il Fatto
Il tribunale aveva ingiunto al fideiussore di una società in liquidazione il pagamento del saldo residuo di un finanziamento. L’opponente deduceva la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. e la nullità di alcune clausole della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust. Il giudice di prime cure accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La società cessionaria del credito proponeva appello, rigettato dalla Corte d’appello, che dichiarava la decadenza del creditore e la nullità parziale della garanzia. La società ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente censurava la sentenza per aver ritenuto assolto l’onere probatorio sul fideiussore circa il collegamento funzionale tra la fideiussione e l’intesa anticoncorrenziale “a monte”. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese parzialmente nulle sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, legge n. 287/1990 e 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducano lo schema dell’intesa vietata. Poiché la Corte di merito aveva correttamente applicato tale principio, riformando sul punto la sentenza di primo grado che aveva invece optato per la nullità totale, il primo motivo è stato rigettato.
Il secondo motivo concerne la decadenza ex art. 1957 c.c.. La Corte d’appello aveva ritenuto tardiva l’istanza giudiziale, proposta oltre il termine semestrale. La Cassazione accoglie il motivo, valorizzando la natura del contratto di garanzia “a prima richiesta”. Sul punto, richiama il principio per cui, ove le parti abbiano convenuto il pagamento “a prima richiesta”, il rinvio pattizio alla clausola di decadenza di cui all’art. 1957, primo comma, c.c. deve intendersi riferito, secondo il criterio ermeneutico ex art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale ivi indicato. Ne consegue che è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, poiché una diversa interpretazione creerebbe una contraddizione tra la clausola “a prima richiesta” e l’onere di agire in giudizio.
Accolto il secondo motivo e rigettato il primo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del principio sopra enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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