Ricorso in Cassazione inammissibile per motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 4947 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Tale vizio ricorre anche quando la censura tenda a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di legittimità.
Il Fatto
L’imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ne aveva confermato la condanna per il reato di occupazione abusiva di alloggio del comune. Con il primo motivo, il ricorrente contestava l’utilizzabilità delle proprie dichiarazioni, acquisite dagli inquirenti. Con il secondo, lamentava la correttezza della motivazione sulla responsabilità. Con il terzo, chiedeva l’applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.. Con il quarto, denunciava la mancata concessione delle sanzioni sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha valutato i motivi di ricorso uno ad uno, dichiarando il primo inammissibile perché la censura sull’utilizzabilità delle dichiarazioni era una pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello. La Corte ha precisato che le dichiarazioni, rese prima dell’inizio del procedimento a carico dell’imputato, erano state riferite dall’operante di polizia giudiziaria in dibattimento solo come giustificazione del successivo sopralluogo, senza assumere un diverso e più penetrante valore probatorio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che è inammissibile la rilettura degli elementi di fatto operata in sede di legittimità. La valutazione delle risultanze processuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione, nel caso di specie, è apparsa esente da vizi logici e giuridici, come evidenziato alle pagine 4-6 della sentenza impugnata. Ha citato, a sostegno, il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato considerato inammissibile per la stessa ragione dei primi due, essendo anch’esso una mera ripetizione delle doglianze già respinte. La Corte ha osservato che il diniego della speciale causa di non punibilità era fondato su considerazioni logiche e puntuali, quali il lungo lasso di tempo dell’occupazione e il conseguente danno economico per il comune, profili non censurabili in sede di legittimità.
Infine, il quarto motivo, concernente la mancata concessione delle sanzioni sostitutive, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha condiviso il giudizio prognostico sfavorevole espresso dalla corte territoriale, basato sulla reiterazione della condotta illecita, che non si esaurisce nella valutazione dell’astratta gravità del reato ma considera l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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